Cassazione Penale, Sentenza n. 13997/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di omicidio (connesso al reato contravvenzionale di cui alla L. 110/1975, art. 4, aggravato ex art. 61 n. 2 c.p.). Il difensore ha dedotto tre censure: 1) carenza/insufficienza della gravità indiziaria (art. 273 c.1 c.p.p.), con rilievi su incongruenze nella descrizione dell'abbigliamento, scarsa attendibilità del teste oculare (condizioni di luce, travisamento, conoscenza pregressa dell'indagato), mancato rinvenimento delle armi, possibile alterazione della scena del delitto, e incompletezza degli accertamenti (comparazione delle macchie ematiche); 2) insussistenza del pericolo di fuga (art. 274 c.1 lett. b) c.p.p.), contestando le modalità e l'attendibilità delle dichiarazioni del patrigno e l'effettiva condotta di fuga; 3) mancata sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274 c.1 lett. c) c.p.p.), in ragione dei precedenti non compatibili con il pericolo di recidiva e della genericità delle argomentazioni di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure devolvessero questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità: la valutazione sulla gravità indiziaria e sull'affidabilità delle prove (riconoscimento fotografico, deposizione oculare, riscontri investigativi) è competenza del giudice del merito; la motivazione del Tribunale è considerata coerente, completa e non manifestamente illogica. Quanto al pericolo di fuga, la Corte ha ritenuto non consentito in Cassazione riesaminare il giudizio di merito, osservando che il Tribunale ha fornito rigore argomentativo e richiamato elementi concreti. Il terzo motivo è stato considerato generico e insufficiente a scalfire la motivazione che richiama anche la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ordinati adempimenti di Cancelleria (art. 94 disp. att.)
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
La Corte richiama che la valutazione della gravità indiziaria è sostanzialmente un apprezzamento di merito del giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali macroscopici; la motivazione deve però avere i requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.
art. 274 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. c)
Per il pericolo di fuga (lett. b) occorrono elementi concreti e vicini nel tempo che consentano un giudizio prognostico verificabile; per il pericolo di reiterazione (lett. c) la valutazione spetta al giudice di merito e può essere sorretta anche dalla gravità del fatto e da elementi presuntivi.
art. 275 cod. proc. pen.
Esiste una presunzione relativa di pericolosità derivante dal titolo di reato (reati gravi come l'omicidio) che può giustificare esigenze cautelari, salvo prova contraria puntuale e specifica.
art. 606 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale alla limitazione dei motivi devolvabili in sede di legittimità; alcune censure del ricorrente non erano ammissibili perché attinenti alla rivalutazione di fatti e prove.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (norme di proroga/riconduzione procedurale)
convertito con modificazioni dalla legge 18/12/2020 n.176 e successive modificazioni
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, per la disciplina del procedimento davanti alla Corte.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali successive alla pronuncia che impongono adempimenti di Cancelleria quando la misura cautelare non comporta la liberazione dell'indagato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia cautelare ha limiti stretti: non riesamina i fatti e le risultanze probatorie se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente e completa.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare vizi motivazionali macroscopici (assenza totale di coerenza, completezza o logicità) o profili di illegittimità di diritto, non semplici divergenze sulla valutazione delle prove.
- Il riconoscimento fotografico o testimoniale, pur atipico, può avere rilevanza se valutato credibile e corroborato da altri elementi (riscontri investigativi, peculiarità dell'indagato, riscontri biologici o materiali).
- La mancanza di immediato rinvenimento dell'arma o accertamenti ancora pendenti (es. comparazioni di sangue) non annullano automaticamente la gravità indiziaria se esistono altri elementi di riscontro.
- Il pericolo di fuga richiede elementi concreti e prossimi nel tempo; tuttavia, condotte che indicano allontanamento dall'abitazione o tentativi di partire possono legittimare la misura cautelare se adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- Argomentazioni generiche sui precedenti o sulla personalità dell'indagato sono insufficienti in sede di legittimità: le deduzioni devono essere specifiche e mirate a dimostrare errore giuridico o vizio motivazionale.
- Chi contesta una misura cautelare dovrebbe focalizzarsi su profili di diritto e sull'esistenza di palese illogicità motivazionale o su lacune formali negli atti (piuttosto che solo sulla rivalutazione dei fatti).
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