Cassazione Civile, Ordinanza n. 00528/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda una cartella esattoriale notificata ad alcune eredi di un debitore originario. Nel giudizio di rinvio la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto rituale la notificazione di inviti al pagamento prodromici alla cartella: per una delle destinatarie la raccomandata era stata ritirata dal marito convivente, per le altre da una vicina di casa che si era qualificata come incaricata al loro servizio. Da ciò la CTR aveva fatto discendere la definitività degli inviti di pagamento e, quindi, l’impossibilità di far valere in sede di impugnazione della cartella l’eccezione di decadenza dell’ente dalla pretesa impositiva. Le ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione delle norme sulla notificazione e vizio motivazionale, contestando la validità delle notifiche degli inviti di pagamento; con il secondo hanno denunciato violazione delle norme sul processo tributario e sulla decadenza, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente respinto la loro eccezione di decadenza del potere impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura motivazionale per il divieto di sindacato sulla motivazione nel caso di doppia conforme. Quanto alla dedotta violazione di legge sul primo motivo, ha osservato che la doglianza mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto della CTR sulla ritualità delle notifiche, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Ha inoltre rilevato che la disciplina richiamata sull’invio della raccomandata informativa al destinatario in caso di consegna a soggetto terzo non era applicabile ratione temporis. Sul secondo motivo ha reputato inammissibile anche il profilo motivazionale e infondato quello di diritto, perché, una volta ritenuti validamente notificati e definitivi gli atti presupposti, l’eccezione di decadenza non poteva essere fatta valere contro la cartella, trattandosi di vizio dell’atto presupposto e non dell’atto della riscossione; inoltre l’eccezione era qualificata come in senso stretto e quindi soggetta ai limiti dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 138 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti tra le norme sulla notificazione, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva nel caso concreto.
art. 139 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti tra le norme sulla notificazione; la Corte non accoglie la censura perché la questione si risolve in un accertamento di fatto sulla ritualità della consegna.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti; non emerge una specifica violazione accolta dalla Corte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ritiene infondata la doglianza sulla pretesa erronea declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di decadenza.
art. 348-ter c.p.c.
La Corte richiama la preclusione al motivo di vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
L'eccezione di decadenza è qualificata come eccezione in senso stretto, proponibile nei limiti processuali previsti da questa norma.
art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalle ricorrenti nel primo e secondo motivo, senza accoglimento della censura.
art. 56, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalle ricorrenti tra le norme processuali del contenzioso tributario.
art. 82 d.P.R. 43/1973
Richiamato dalle ricorrenti; non incide sull'esito della decisione.
art. 84 d.P.R. 43/1973
Richiamato dalle ricorrenti; non emerge interpretazione decisiva nel provvedimento.
artt. 16 ss. d.lgs. 427/1997
Richiamati dalle ricorrenti; la Corte non li ritiene fondativi dell'accoglimento.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamato dalle ricorrenti in tema di notificazioni degli atti tributari.
art. 6 L. 212/2000
Richiamato dalle ricorrenti come norma di tutela del contribuente, senza esito favorevole.
art. 3 L. 212/2000
Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva.
art. 7 L. 890/1982
La Corte afferma che l'obbligo di invio della raccomandata informativa al destinatario quando la consegna avvenga a soggetto terzo è stato introdotto solo successivamente e quindi non si applica alle notifiche oggetto di causa.
d.l. 248/2007
Richiamato come fonte della modifica normativa che ha introdotto la raccomandata informativa successivamente alle notifiche contestate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalle ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sindacabile, sotto la veste della violazione di legge, una censura che miri in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla ritualità della notificazione.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale non può essere dedotto in cassazione nei limiti prospettati dalla parte.
- L'obbligo di invio della raccomandata informativa al destinatario quando la consegna dell'atto avvenga a soggetto terzo opera solo per le notifiche effettuate dopo l'entrata in vigore della modifica normativa che lo ha introdotto.
- Quando gli atti presupposti alla cartella esattoriale risultano ritualmente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione, non è più deducibile contro la cartella l'eccezione di decadenza riferita al potere impositivo, perché essa attiene al vizio dell'atto presupposto.
- L'eccezione di decadenza del potere impositivo è eccezione in senso stretto e deve essere proposta nei limiti e nei tempi consentiti dalle regole processuali del contenzioso tributario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00422/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00423/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00426/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00428/2024 del 08/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →