Ordinanza n. 3058/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, (sezione terza), 18 maggio 2026, n. 582.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare relativa all’applicazione del meccanismo a due vie previsto dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia deducendo, in sostanza, l’esigenza di sospendere gli effetti dell’applicazione del meccanismo a due vie previsto dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, anche in relazione agli avvisi di pagamento e al recupero delle somme mediante compensazione. Il TAR aveva esaminato il fumus esclusivamente con riguardo alla dubbia giurisdizione del giudice amministrativo sugli avvisi di pagamento, senza affrontare la rilevanza delle questioni di compatibilità del meccanismo con il diritto dell’Unione europea. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario valutare, nel merito e sulla base di un più ampio quadro istruttorio, se l’applicazione del meccanismo al caso concreto rientri nel perimetro dei nuovi rinvii pregiudiziali relativi alla disciplina nazionale, tenuto conto della non rigorosa sovrapponibilità delle questioni rispetto alla sentenza della CGUE del 22 gennaio 2026, causa C-423/23, e dell’assenza di una giurisprudenza unionale ormai consolidata sul tetto ai ricavi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR, ma senza disporre la sospensione sostanziale degli atti o del meccanismo contestato. Ha ritenuto che le esigenze cautelari connesse al recupero delle somme mediante compensazione potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la celere fissazione dell’udienza di merito, nella quale dovranno essere esaminati anche gli aspetti di compatibilità della disciplina nazionale con il diritto unionale. L’accoglimento è stato quindi disposto ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accogliere l’appello cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze cautelari, di tutelare provvisoriamente la parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessariamente sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella l. 28 marzo 2022, n. 25
Prevede il meccanismo a due vie e il tetto sui ricavi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, la cui compatibilità con il diritto dell’Unione deve essere verificata nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, quando la questione di compatibilità di una disciplina nazionale con il diritto dell’Unione europea è complessa e richiede un più ampio quadro istruttorio, il giudice può evitare una sospensione immediata dell’atto e tutelare l’interesse cautelare mediante la celere fissazione dell’udienza di merito.
- L’esigenza cautelare connessa al recupero di somme mediante compensazione può essere garantita, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., attraverso la sollecita trattazione del merito, anche quando il fumus dipende dalla rilevanza e dalla non manifesta infondatezza di questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.
- La pendenza o la definizione di precedenti rinvii pregiudiziali non esclude automaticamente la rilevanza di ulteriori questioni relative alla medesima disciplina, qualora le questioni non siano rigorosamente sovrapponibili e non esista una giurisprudenza unionale consolidata.
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