Cassazione Civile, Ordinanza n. 08056/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore pubblico)
La controversia
La vicenda riguarda una procedura di mobilità del personale scolastico. La docente ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che decideva sulla domanda relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha documentato di aver ottenuto prima il trasferimento in Sicilia, con passaggio dal ruolo della scuola primaria a quello della scuola dell'infanzia, e poi, in sede di successiva mobilità interprovinciale, il passaggio di ruolo in provincia di Enna e per la scuola primaria, cioè proprio la sede e il profilo professionale richiesti come priorità nella procedura originaria. Sulla base di tale sopravvenienza la ricorrente ha rappresentato la carenza di interesse alla decisione. Il ricorso, quindi, non è stato esaminato nel merito ma dichiarato inammissibile per difetto di interesse sopravvenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la ricorrente avesse già conseguito in fatto il risultato perseguito con l'impugnazione. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, valorizzando la peculiarità della causa di inammissibilità sopravvenuta. Ha infine precisato che non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale sanzione riguarda l'inammissibilità originaria e non quella derivata da sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
documentazione depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
Consente il deposito in cassazione della documentazione relativa al sopravvenuto trasferimento, utilizzata per dimostrare la carenza di interesse alla decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228
L'ulteriore contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso deriva da sopravvenuta carenza di interesse, poiché la norma è diretta a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e presuppone l'inammissibilità originaria.
L. 24.12.12 n. 228
come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228
È richiamata come legge di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 372 c.p.c.
(all. n. 1, già depositato in data 03.12.2024)
La Corte ammette la produzione documentale in sede di legittimità per provare un fatto sopravvenuto rilevante ai fini dell'interesse ad agire.
Massime di principio
- L'interesse ad agire e a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se viene meno per effetto di un fatto sopravvenuto, il ricorso per cassazione diviene inammissibile.
- Quando la parte ricorrente dimostra di aver già conseguito in corso di causa il bene della vita perseguito con l'impugnazione, manca l'interesse alla pronuncia sul ricorso.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone la richiesta congiunta di entrambe le parti; in difetto, il giudice può dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto se l'inammissibilità del ricorso dipende da una sopravvenuta carenza di interesse e non da originaria inammissibilità o pretestuosità dell'impugnazione.
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