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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33887/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice dell’esecuzione)

La controversia

La difesa di un condannato aveva presentato il 4 giugno 2024 al Tribunale di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, domanda di riconoscimento della continuazione tra una serie di reati giudicati dalla Corte d’appello di Perugia. Il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 18 settembre 2025, aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Crotone, ritenendo che l’ultimo provvedimento irrevocabile risultante dal certificato del casellario fosse la sentenza del Tribunale di Crotone del 7 febbraio 2025, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2025. Il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 13 gennaio 2026, ha sollevato conflitto, rilevando che la sentenza indicata quale titolo radicante la propria competenza non era ancora stata emessa quando fu depositata la domanda. La questione sottoposta alla Cassazione era quale giudice fosse competente a decidere sull’istanza esecutiva, tenuto conto del momento in cui si radica la competenza funzionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, essendosi determinata una situazione di stasi per il rifiuto di entrambi i giudici di conoscere del procedimento. Ha risolto il conflitto dichiarando competente il Tribunale di Perugia e disponendo la trasmissione degli atti a tale ufficio. In base all’art. 665, comma 4, c.p.p. e al principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza si determina al momento della presentazione della domanda e non muta per il successivo passaggio in giudicato di un’altra sentenza. Alla data del 4 giugno 2024, la sentenza del Tribunale di Crotone invocata per radicare la competenza non era stata ancora emessa; la domanda deve quindi essere decisa dal Tribunale di Perugia, indicato dalla Corte come ufficio che aveva emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento rilevante.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 4, c.p.p.

    l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che, quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

    Quando l’esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, individuato con riferimento al momento di presentazione della domanda.

Massime di principio

  • La competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, quando l’esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, si determina al momento della presentazione della domanda.
  • La competenza così radicata resta ferma e non è modificata dal successivo passaggio in giudicato di un’altra sentenza di condanna, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis.
  • È ammissibile il conflitto di competenza quando il rifiuto formalmente manifestato da entrambi i giudici di conoscere del medesimo procedimento determina una situazione di stasi processuale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale

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