Cassazione Penale, Ordinanza n. 17189/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 1 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio applicava, ex art. 444 c.p.p., la pena di 3 anni, 10 mesi di reclusione e 8.400 euro di multa nei confronti dell'imputato in relazione a un fatto contestato come reato continuato di cui agli artt. 81, comma 2, c.p. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, da un lato, il difetto di motivazione circa la possibile applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e, dall'altro, la mancata riqualificazione delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Successivamente, tuttavia, il difensore munito di procura speciale depositava atto di rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del patteggiamento applicato dal giudice di merito
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per lamentare l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato quale disciplina del reato continuato contestato
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della contestazione
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato dal ricorrente per chiedere la riqualificazione dei fatti in ipotesi di lieve entità
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, ove validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, la Corte non esamina nel merito le censure relative alla motivazione sulla non punibilità ex art. 129 c.p.p. o alla diversa qualificazione giuridica del fatto.
- Nel procedimento concluso con patteggiamento, la successiva impugnazione non impedisce la declaratoria di inammissibilità ove intervenga rinuncia rituale al ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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