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Ordinanza

Ordinanza n. 1219/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202208735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimenti sopravvenuti, contestati con reclamo e motivi aggiunti nell'incidente di esecuzione, inclusa la cancellazione della ricorrente dalle graduatorie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto reclamo e motivi aggiunti nell'ambito del giudizio di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4839 del 14 giugno 2022, contestando provvedimenti amministrativi sopravvenuti e, in particolare, la propria cancellazione dalle graduatorie scolastiche. Ha chiesto l'adozione di misure cautelari in attesa della trattazione collegiale dell'incidente di esecuzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalesse allo stato l'interesse della ricorrente alla conservazione del contratto di lavoro per il biennio 2024-2026, anche in considerazione della prossima camera di consiglio già fissata per il 12 maggio 2026. Ha quindi sospeso l'efficacia e l'esecuzione dei provvedimenti sopravvenuti contestati con il reclamo e i motivi aggiunti, con particolare riguardo alla cancellazione dalle graduatorie. La misura è stata adottata senza formulare una prognosi favorevole sull'esito del reclamo e senza anticipare la valutazione di merito, inclusa quella sulla ritualità del reclamo e dei motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma 5, cod. proc. amm.

    La norma è richiamata quale base processuale dell'incidente di esecuzione e dell'adozione della misura cautelare nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può sospendere cautelarmente l'efficacia e l'esecuzione di provvedimenti amministrativi sopravvenuti contestati con reclamo e motivi aggiunti, quando il bilanciamento degli interessi faccia prevalere, allo stato, l'esigenza di conservare la posizione sostanziale del ricorrente in attesa della trattazione collegiale.
  • L'adozione di una misura cautelare nell'ambito di un incidente di esecuzione non implica necessariamente una prognosi favorevole sull'esito del reclamo né anticipa la decisione sulle questioni di rito e di merito, comprese la ritualità del reclamo e dei motivi aggiunti.
  • La prossimità della camera di consiglio già fissata per la trattazione collegiale può giustificare una misura cautelare interinale volta a preservare l'utilità della posizione del ricorrente fino alla decisione, senza definire anticipatamente la controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelarePersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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