Cassazione Penale, Sentenza n. 832/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce (8.7.2024) che aveva parzialmente annullato il decreto del G.i.p. disponente il sequestro preventivo (a fini impeditivi e di confisca per equivalente) di crediti d'imposta e dei beni nella disponibilità di Fabio Cursano e della "House Solution Solar s.r.l.", in relazione a presunte condotte consistenti in associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), falsa asseverazione ai sensi dell'art. 119 d.l. 34/2020 e falsità ideologica. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancata possibilità di replicare su memoria/documenti depositati dal P.M.; (2) omissione di valutazione e mancata autonoma valutazione da parte del giudice dei documenti/memorandum difensivi prodotti in fase di indagini (art. 292 c.p.p. lett. c-bis)); (3) insussistenza del fumus per i reati contestati (argomentando che le fatture non sono mendaci, che i lavori risultano ultimati nei termini e che i crediti sono stati utilizzati solo per lavori effettivamente eseguiti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Sul primo motivo ha affermato che, nelle procedure in camera di consiglio per il riesame delle misure, l'ordine degli interventi non determina la nullità del procedimento purché la difesa sia stata comunque sentita e abbia potuto discutere sugli elementi utilizzabili ai fini della decisione; nel caso di specie la difesa è stata ammessa a replicare sui documenti materialmente prodotti in udienza. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui gli "elementi forniti dalla difesa" ai sensi dell'art. 292 c.p.p. lett. c-bis) sono dati di natura oggettiva, diretti e concludenti (non meri argomenti o ricostruzioni alternative) e ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che aveva distinto tra elementi oggettivi non valutati (per i quali ha disposto l'annullamento parziale dell'ordinanza) e semplici argomentazioni difensive (per le quali non sussisteva l'obbligo motivazionale a pena di nullità). La Corte ha confermato la possibilità di annullamento parziale dell'ordinanza cautelare limitatamente ai titoli per i quali sussisteva la lacuna, e ha ritenuto legittima la conferma del sequestro per il resto. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto non manifestamente infondate le valutazioni di fumus commessi delicti e l'analisi probatoria del Tribunale (sopralluoghi, rilievi fotografici, documentazione) che motivavano la sussistenza dei reati a base del sequestro, respingendo le censure difensive che chiedevano la riesaminazione del merito fattuale.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen., comma 3
Nel procedimento camerale il mancato rispetto dell'ordine di intervento non determina nullità di per sé; rileva invece che il difensore sia stato comunque sentito
art. 523 cod. proc. pen.
La disciplina sull'ordine della discussione prevista per il dibattimento non è applicabile ai procedimenti in camera di consiglio (procedura più snella e strumentale)
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Richiamata in relazione alle nullità; la Corte ha escluso la nullità generale per l'ordine degli interventi nella camerale, salvo il caso in cui il difensore non sia stato sentito affatto
artt. 391, 421, 602, 614 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano il diritto di replica/ultima parola in altre fasi processuali; la Corte ne evidenzia l'inapplicabilità analogica alle procedure camerali
art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c-bis)
Obbligo di motivare la valutazione anche degli "elementi forniti dalla difesa"; la Corte chiarisce che rientrano solo elementi oggettivi, diretti e concludenti, mentre mere argomentazioni o tesi alternative non impongono obbligo motivazionale
art. 309 cod. proc. pen., comma 9
Potere del tribunale del riesame di annullare il provvedimento cautelare per carenza di motivazione o per mancata valutazione degli elementi a favore; applicabile anche alle misure reali tramite rinvio di cui all'art. 324 c.p.p.
art. 324 cod. proc. pen., comma 7
Rinvio applicativo che consente di estendere al sequestro le regole sul riesame e sull'annullamento di cui all'art. 309 c.p.p.
art. 640-bis cod. pen.
Delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indicato come uno dei reati posti a fondamento del sequestro; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi idonei a fondare il fumus
art. 119 d.l. n. 34 del 2020 (richiamato: comma 13-bis.1)
Disciplina delle asseverazioni nell'ambito del 'superbonus'; la falsità delle asseverazioni è censurata come elemento centrale nelle ricostruzioni che hanno portato al sequestro dei crediti
art. 121 d.l. n. 34 del 2020
Norme agevolative del 'superbonus' che costituiscono il contesto normativo sfruttato secondo l'accusa; rilevanza ai fini dell'individuazione del profitto e del meccanismo fraudolento
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma del diritto penale tributario richiamata nelle censure sulla configurabilità dei reati fiscali; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze sulla interpretazione della fattispecie tributaria
art. 606 cod. proc. pen., comma 1
Elenca i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (lett. b) e c)); impiego procedurale per inquadrare le censure sollevate
Massime di principio
- Nelle procedure in camera di consiglio (riesame di misure cautelari) l'ordine di intervento non determina automaticamente la nullità: è decisivo che la difesa abbia avuto concreta possibilità di essere ascoltata sugli elementi utilizzabili per la decisione
- Perché la mancata considerazione di "elementi forniti dalla difesa" comporti nullità, tali elementi devono essere dati oggettivi, diretti e concludenti (documenti o atti probatori che incidono sul giudizio di persuasività degli elementi accusatori); mere argomentazioni, ricostruzioni alternative o documentazione priva di valore probatorio decisivo non impongono motivazione dettagliata
- L'annullamento dell'ordinanza cautelare può essere parziale: se il vizio riguarda solo alcuni titoli della misura (alcuni fatti o pratiche), l'efficacia dell'ordinanza decade soltanto per la parte viziata e resta nei limiti in cui non sussistono vizi
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una rinnovazione del giudizio di fatto: le critiche sulla valutazione probatoria (sopralluoghi, fotografie, riscontri documentali) sono valutate alla stregua della congruità motivazionale del giudice e non sostituite da una nuova valutazione del merito
- Se si ritiene che il P.M. abbia prodotto documenti nuovi in udienza, il difensore deve far verbalizzare la richiesta di replica e, se necessario, chiedere formalmente il rinvio per consentire integrazione dell'istruttoria: ciò preserva il diritto di difesa ed evita contestazioni procedurali sterili
- Per contrastare efficacemente un sequestro di crediti fiscali occorre presentare in maniera puntuale ed oggettiva prove che dimostrino la genuinità delle pratiche (documentazione temporale, prove di completamento lavori, rinunce formali ai crediti, controlli di terzi come banche o verifiche GSE), indicando esattamente a quali titoli della misura tali prove si riferiscono
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