Cassazione Civile, Ordinanza n. 07790/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo al periodo d'imposta 2013, emesso nei confronti di una società e dei suoi rappresentanti/soci in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e a una presunta partecipazione a frode fiscale. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato respinto; in appello, invece, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione ritenendo tempestivo l'accertamento per effetto del raddoppio dei termini, in quanto l'informativa di reato era stata trasmessa nel 2018, e aveva poi escluso l'elemento soggettivo della consapevolezza della frode valorizzando l'esiguo numero delle fatture contestate e la posizione del soggetto interposto come procacciatore/intermediario. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente sul merito e censurando la decisione di merito per non aver spiegato adeguatamente perché la partecipazione alla frode dovesse ritenersi esclusa. I contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, contestando a loro volta la disciplina applicata alla decadenza dell'accertamento IVA e sostenendo che il raddoppio dei termini non fosse operante perché la notifica dell'avviso era avvenuta dopo il 31.12.2018.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti, ritenendo infondata la censura sulla decadenza: per gli avvisi relativi a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016, ma non ancora notificati, si applica la disciplina dell'art. 1, comma 132, L. 208/2015, con raddoppio dei termini solo se la denuncia penale è trasmessa entro la scadenza ordinaria; nel caso concreto la notitia criminis era stata tempestivamente comunicata il 2.2.2018 e l'avviso era stato notificato il 25.10.2019, dunque il raddoppio operava. Ha invece accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e quindi nulla: la decisione di merito non rendeva percepibile il fondamento logico-giuridico dell'esclusione della consapevolezza della frode, limitandosi a richiamare in modo apodittico il numero esiguo delle fatture contestate e la qualità del soggetto interposto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, affinché riesamini il merito applicando il principio di diritto sull'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. 633/1972
Per gli avvisi IVA relativi a periodi d'imposta anteriori alla nuova disciplina transitoria, i termini ordinari di accertamento possono essere raddoppiati solo secondo le condizioni previste dalla normativa transitoria applicabile; per il periodo considerato, la tempestiva trasmissione della notizia di reato mantiene efficace il raddoppio.
art. 1, comma 132, L. 208/2015
«agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.»
Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia penale è trasmessa entro la scadenza ordinaria; la norma non ha efficacia retroattiva generalizzata.
art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015
La disciplina transitoria del decreto salva gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, a prescindere dalla data di presentazione della denuncia.
art. 331 c.p.p.
Richiama l'obbligo del pubblico ufficiale di presentare denuncia penale quando emergano fatti integranti determinati reati tributari.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di una motivazione effettivamente intellegibile integra nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro evocato per la censura di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è denunciabile come vizio processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, restando censurabili solo anomalie motivazionali rilevanti come nullità.
art. 12 preleggi
Invocato per l'interpretazione delle norme processuali secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- In materia di accertamento IVA per periodi d'imposta anteriori al 2016, il raddoppio dei termini non opera in via automatica, ma richiede che la denuncia penale sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza del termine ordinario di accertamento, salvo il regime transitorio che salva gli avvisi già notificati.
- Per gli avvisi non ancora notificati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, la verifica della decadenza va compiuta alla luce dell'art. 1, comma 132, L. 208/2015; per gli avvisi già notificati, resta applicabile la precedente disciplina transitoria che preserva gli effetti degli atti già emessi.
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando la decisione formalmente esista ma non consenta di comprendere il ragionamento decisorio, demandando all'interprete integrazioni con congetture o lasciando irrisolto il nesso logico tra fatti e conclusione.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del cessionario/committente di partecipare a un'evasione, anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici; se tale prova è fornita, grava sul contribuente la prova contraria di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
- Ai fini della configurazione di operazioni soggettivamente inesistenti, non ha valore decisivo il numero maggiore o minore delle fatture contestate: anche una sola operazione può integrare la fattispecie, sicché il giudizio deve concentrarsi sulla consapevolezza e sulla diligenza del destinatario, non sulla mera quantità delle contestazioni.
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