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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15232/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Gli eredi hanno chiesto il pagamento del saldo risultante da un libretto di deposito in conto corrente aperto dal loro dante causa nel 1944 e mai più movimentato fino al rinvenimento del titolo tra i suoi effetti personali, domandando anche la rivalutazione monetaria quale maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c. Nel giudizio di merito la Corte d'appello, accogliendo parzialmente l'impugnazione della banca, ha escluso sia il riconoscimento del maggior danno per difetto di prova sia la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: hanno denunciato, in sintesi, la falsa applicazione degli artt. 1218, 1224 e 1277 c.c. e norme processuali per avere la Corte d'appello qualificato o trattato la domanda come richiesta di interessi moratori anziché come domanda di maggior danno da svalutazione; hanno censurato la motivazione ritenendola apparente o contraddittoria; hanno contestato la statuizione sulla responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; hanno sostenuto che la mora fosse già in re ipsa o comunque decorresse da epoca anteriore; hanno infine dedotto violazioni dell'art. 345 c.p.c. e il capo sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti tutti infondati o inammissibili. Ha confermato che l'obbligazione di restituzione del saldo del libretto è un'obbligazione pecuniaria soggetta al principio nominalistico; che, per il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., il creditore deve fornire prova del pregiudizio, prova che nella specie era mancata; che la mora rilevante ai fini risarcitori decorreva dalla formale richiesta del 3.12.2008, non essendo configurabile una mora automatica nelle modalità prospettate dai ricorrenti; che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non poteva essere pronunciata perché l'appello della banca era stato accolto almeno in parte, con conseguente difetto del presupposto della soccombenza; che il motivo sulle nuove domande/eccezioni era privo di interesse; e che la compensazione delle spese rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e previsione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come norma sull'inadempimento, ma la Corte ha ribadito che, nel caso di obbligazione pecuniaria, la disciplina rilevante è quella dell'art. 1224 c.c. per gli effetti del ritardo.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Gli interessi moratori sono dovuti dal giorno della costituzione in mora anche senza prova del danno.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Il maggior danno da ritardo è risarcibile solo se provato dal creditore; la prova può essere presuntiva nei limiti indicati dalla giurisprudenza sulle obbligazioni pecuniarie.

  • art. 1277 c.c.

    L'obbligazione di somma di denaro è soggetta al principio nominalistico e si estingue con il pagamento del valore nominale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per abuso del processo presuppone una valutazione caso per caso della condotta e non può essere disposta se manca il presupposto della soccombenza sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato per affermare che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. si innesta sul regime delle spese secondo soccombenza.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato nel combinato disposto con l'art. 91 c.p.c. per escludere la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. in assenza di totale soccombenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti come parametro del vizio di ultrapetizione o mancato esame della domanda, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 163, commi 3 e 4, c.p.c.

    Invocato per contestare la corretta formulazione delle domande ed eccezioni, ma senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato per le domande ed eccezioni in appello; la relativa censura è stata dichiarata priva di interesse.

  • art. 345 c.p.c.

    La dedotta ammissione di nuove domande/eccezioni/fatti è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, non incidendo sulla decisione finale.

  • art. 1219, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.

    La Corte ha escluso che ricorressero nella specie i presupposti della mora automatica prospettata dai ricorrenti; il rifiuto di adempiere è stato considerato successivo alla richiesta formale del 3.12.2008.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In tema di obbligazioni pecuniarie, il credito al pagamento di una somma di denaro resta soggetto al principio nominalistico: la rivalutazione o il maggior danno non sono conseguenze automatiche del ritardo, ma richiedono il rispetto della disciplina dell'art. 1224 c.c.
  • Per il maggior danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il creditore deve allegare e provare il pregiudizio subito; la prova può essere presuntiva nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, ma non può essere omessa.
  • La mora nelle obbligazioni contrattuali non si configura automaticamente per il solo inadempimento pregresso: ai fini dell'art. 1224 c.c. rileva la costituzione in mora, salvo ricorrano i presupposti specifici della mora ex re previsti dall'art. 1219 c.c.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una valutazione concreta dell'abuso processuale e si coordina con il regime delle spese; quando l'impugnazione della controparte è accolta, anche solo in parte, può mancare il presupposto della soccombenza necessario alla sanzione.
  • In cassazione il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando la dedotta violazione processuale non incide sulla statuizione finale effettivamente impugnata.
  • La regolazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMoraTitoli esecutivoSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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