Sentenza n. 1697/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto, prot. n. -OMISSIS-. P.A.S., del -OMISSIS-, notificato il 13.4.2023, con il quale il Questore della Provincia di Novara ha decretato “Il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente, per il rinnovo della licenza di porto fucile per uso sportivo”; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e in ogni caso connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego questorile fondato sulla sua sottoposizione a procedimento penale per danneggiamento e minaccia. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 della l. 241/1990 e 10, 11 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per buon andamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che gli fosse contestato il solo danneggiamento, risalente al 2016, e non anche la minaccia; che il reato non rientrasse tra quelli ostativi previsti dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.; che il procedimento penale si fosse concluso con sentenza di non doversi procedere per remissione della querela; che il provvedimento non avesse adeguatamente motivato sull'attualità e sulla concreta rilevanza dei fatti, né sulla personalità e sull'affidabilità dell'interessato; e che egli fosse privo di precedenti penali e di polizia e avesse custodito diligentemente le armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego perché la condotta contestata, consistita nel danneggiamento, commesso con modalità minacciose e in concorso con il padre, era indicativa di una personalità non pienamente rispettosa delle regole sociali e non consentiva un giudizio positivo di affidabilità circa il buon uso delle armi. Ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., il potere amministrativo non è limitato ai casi di condanna per specifici reati, potendo il Questore negare o non rinnovare la licenza anche quando l'interessato non dia affidamento di non abusare delle armi. La remissione della querela e la conseguente sentenza di non doversi procedere non eliminano la rilevanza storica e fattuale della condotta, che può essere autonomamente valutata dall'amministrazione. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, ritenendo sufficiente la valorizzazione dell'episodio e non necessario né un accertamento di pericolosità sociale né un comprovato abuso delle armi. Ha inoltre ritenuto immune da illogicità e irragionevolezza il giudizio prognostico del Questore. Spese di lite compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve esporre le ragioni della decisione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego.
art. 10 R.D. 773/1931
Concorre a definire i presupposti di affidabilità richiesti per i titoli di polizia in materia di armi.
art. 11 R.D. 773/1931
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
La disciplina consente di negare l'autorizzazione anche per carenza di buona condotta; la valutazione amministrativa non è limitata alle condanne per i reati elencati.
art. 39 R.D. 773/1931
Riconosce il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti anche sulla base di un giudizio di possibile abuso.
art. 43 R.D. 773/1931
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il Questore può negare il rilascio o il rinnovo della licenza sulla base della mancanza di buona condotta o dell'assenza di affidamento sul corretto uso delle armi, anche senza condanna per uno dei reati tipizzati e senza un comprovato abuso.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo di una licenza di porto d’armi può essere fondato, ai sensi dell’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S., non solo su una condanna per i reati indicati dalla legge, ma anche sull’assenza di buona condotta o di affidamento circa il non abuso delle armi.
- Nel valutare l’affidabilità del richiedente, l’amministrazione può considerare autonomamente condotte penalmente rilevanti anche se il procedimento penale si è concluso senza una condanna, per esempio per remissione della querela, poiché tale esito non elimina la rilevanza storica e fattuale dell’episodio.
- Per negare o non rinnovare un titolo di polizia in materia di armi non è necessario dimostrare un concreto abuso delle armi né formulare un giudizio di pericolosità sociale: è sufficiente che gli elementi acquisiti ingenerino un ragionevole giudizio prognostico di non piena affidabilità o di possibile abuso.
- Anche un singolo episodio di modesto o nullo rilievo criminale può giustificare il diniego del porto d’armi quando, per le modalità concrete della condotta, sia incompatibile con il requisito di buona condotta e con l’esigenza di assicurare il buon uso delle armi.
- Il diniego è adeguatamente motivato quando individua la condotta rilevante e spiega il nesso tra essa e l'insufficiente affidabilità del richiedente; non occorre una motivazione ulteriore su un autonomo stato di pericolosità sociale o su un abuso già verificatosi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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