Cassazione Civile, Ordinanza n. 08924/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione all'avviso di addebito e riconosciuto l'interruzione della prescrizione contributiva tramite avviso bonario spedito per posta. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un avviso di addebito relativo a contributi previdenziali, che la Corte d'appello ha ritenuto non prescritto perché la prescrizione sarebbe stata interrotta da un avviso bonario spedito tramite servizio postale e recapitato all'indirizzo della destinataria con sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di una persona rinvenuta sul luogo. Il giudice di primo grado aveva invece accolto l'opposizione. La ricorrente ha impugnato la decisione d'appello con tre motivi: 1) violazione della disciplina postale, assumendo che la notifica richiedesse la firma per ricevuta del consegnatario; 2) vizio di motivazione, perché il firmatario dell'avviso non sarebbe stato un familiare del destinatario; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'interruzione della prescrizione doveva essere provata dall'ente creditore. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che per la spedizione postale diretta dell'atto impositivo si applicano le regole del servizio postale ordinario, non occorrendo relata di notifica né specifica indicazione della persona che ha ritirato il plico; la consegna all'indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova rigorosa dell'impossibilità senza colpa di prendere cognizione dell'atto. Il certificato storico di famiglia prodotto non è stato considerato sufficiente a vincere tale presunzione.
Norme richiamate
art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi, senza sua colpa, l'impossibilità di prenderne cognizione.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova dell'interruzione della prescrizione è posto a carico del creditore, ma nel caso concreto la prova risultava raggiunta tramite la notifica postale all'indirizzo del destinatario.
art. 14 L. n. 890 del 1982
Nella notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall'ufficio si applicano le norme del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
art. 149 c.p.c.
Le formalità proprie della notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario non si applicano alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo effettuata dall'ufficio.
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32-39 e 43
La Corte ha escluso che tali disposizioni imponessero, nel caso esaminato, la firma per ricevuta di una persona identificata con modalità ulteriori rispetto alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella notificazione diretta a mezzo posta di un atto impositivo, effettuata dall'ufficio ai sensi della disciplina speciale, non è necessaria la relata di notifica né l'indicazione nominativa o qualificatoria del consegnatario sull'avviso di ricevimento, essendo sufficiente la consegna del plico all'indirizzo del destinatario.
- La sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di una persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario integra, di regola, una consegna ritualmente idonea a far operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
- La presunzione di conoscenza può essere vinta solo con prova rigorosa dell'impossibilità, senza colpa, di prendere cognizione dell'atto; non è sufficiente allegare in modo generico che il firmatario non fosse un familiare o produrre documenti che non dimostrino l'estraneità assoluta del consegnatario alla sfera di conoscibilità del destinatario.
- In tema di prescrizione contributiva, l'interruzione può essere provata attraverso la regolare spedizione e consegna dell'atto interruttivo al domicilio del debitore, ferma restando la ripartizione dell'onere probatorio a carico del creditore.
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