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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7954 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e ritenuto legittimo l'accertamento induttivo relativo all'anno d'imposta 2007, con maggiori redditi IRPEF, maggiore base imponibile IRAP e maggiori ricavi IVA. Tra i sei motivi dedotti, il motivo decisivo riguardava la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'appello in camera di consiglio. Tale omissione avrebbe impedito al contribuente di chiedere la discussione in pubblica udienza, depositare memorie e documenti e, più in generale, esercitare pienamente il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo provato che la comunicazione dell'avviso di udienza non fosse andata a buon fine e che il contribuente non fosse stato regolarmente informato della trattazione dell'appello. Ha quindi riconosciuto la violazione delle norme sul processo tributario e del diritto di difesa, dichiarando la nullità del procedimento d'appello e della sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito della controversia e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 1

    Disciplina le comunicazioni nel processo tributario. La mancata comunicazione dell'avviso di trattazione ha impedito al contribuente di conoscere validamente la data dell'udienza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61

    Prevedono le modalità di comunicazione dell'avviso di trattazione, applicabili anche al giudizio di appello. La loro violazione comporta la nullità del procedimento quando incide concretamente sul diritto di difesa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 33 e 34

    Riconoscono alle parti la possibilità di depositare documenti e memorie e di chiedere o svolgere la discussione in pubblica udienza. La mancata conoscenza dell'udienza ha privato il contribuente di tali facoltà.

  • Art. 24 della Costituzione

    Tutela il diritto di difesa. Nel caso concreto, la mancata comunicazione dell'udienza è stata ritenuta lesiva di tale diritto.

  • Art. 159, comma 1, c.p.c.

    La nullità di un atto del procedimento si estende agli atti successivi che ne dipendono. La nullità della trattazione ha quindi determinato anche la nullità della sentenza d'appello.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    Riguarda l'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione; la Corte non ha esaminato nel merito la sua applicazione perché ha accolto preliminarmente il motivo processuale.

  • Artt. 2697 e 2727 c.c.

    Riguardano rispettivamente l'onere della prova e le presunzioni. Le relative contestazioni del contribuente sono rimaste assorbite a causa dell'annullamento della sentenza per vizio processuale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la regolare comunicazione dell'avviso di trattazione è una garanzia essenziale del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • Se la comunicazione dell'udienza non raggiunge il contribuente e l'udienza si svolge comunque, il procedimento d'appello e la sentenza possono essere dichiarati nulli, purché l'omissione abbia impedito l'esercizio delle facoltà processuali.
  • La nullità processuale può essere fatta valere anche in cassazione quando riguarda un errore procedurale e dagli atti risulta direttamente la mancata comunicazione.
  • Quando viene accolto un motivo processuale assorbente, il giudice non deve esaminare gli altri motivi di merito; la causa viene rinviata al giudice competente per una nuova decisione.
  • La regolarità formale dell'invio della comunicazione non è sufficiente se dagli atti risulta che l'avviso non è stato validamente portato a conoscenza della parte e non sono state rispettate le garanzie del contraddittorio.

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