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Parere

Parere n. 1737/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Patrizia Locusta, contro Comune di Casal di Principe, avverso il provvedimento n. 139/2007 del 28 dicembre 2007 concernente il diniego di permesso di costruire in sanatoria;

Giustizia amministrativa202500034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 139/2007, disposto dal Comune di Casal di Principe il 7 marzo 2017

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente impugna l’annullamento in autotutela del permesso in sanatoria n. 139/2007, relativo a opere edilizie abusive realizzate presso un immobile in via San Donato. Deduce: la violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, poiché l’annullamento del 7 marzo 2017 sarebbe intervenuto oltre il termine massimo previsto rispetto al rilascio del permesso del 28 dicembre 2007; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancato bilanciamento dell’interesse pubblico con gli interessi privati e violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; infine, mancata tempestiva notificazione dell’annullamento, comunicato soltanto nel 2024 dopo un’istanza di accesso, con pregiudizio per il diritto di difesa. Il Ministero riferente ha prospettato l’improcedibilità per il collegamento con i giudizi davanti al TAR Campania relativi all’ordine di demolizione e all’acquisizione gratuita. Il Consiglio di Stato deve inoltre considerare gli effetti della sentenza del TAR che ha accolto quei ricorsi e la necessità di verificare quali provvedimenti il Comune abbia adottato in seguito.

Il parere

Il Consiglio di Stato non decide né le questioni preliminari né i motivi di merito: dichiara il ricorso non maturo per la decisione e dispone un supplemento istruttorio, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Rileva che la sentenza del TAR Campania ha accolto i ricorsi contro l’ordinanza di demolizione n. 1491/1998 e il decreto di acquisizione gratuita del 25 luglio 2024, ravvisando un vizio strutturale e motivazionale nella mera rinotifica alla ricorrente di un ordine originariamente rivolto a un terzo quale responsabile dell’abuso. Il Comune di Casal di Principe deve riferire, entro 40 giorni dalla notifica del parere, sugli eventuali provvedimenti adottati dopo la sentenza. La relazione va trasmessa direttamente alla Segreteria della Sezione e, per conoscenza, al Ministero, previa comunicazione alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un congruo termine per eventuali controdeduzioni; dovrà inoltre essere corredata delle osservazioni comunali alle memorie della ricorrente, se presentate. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Supplemento istruttorio – provvedimenti successivi alla sentenza del TAR

Il Comune di Casal di Principe deve riferire sugli eventuali provvedimenti assunti in seguito alla sentenza del TAR Campania che ha accolto i ricorsi contro l’ordinanza di demolizione e il decreto di acquisizione gratuita. L’adempimento deve essere eseguito entro 40 giorni dalla notifica del parere; la relazione va inviata alla Segreteria della Sezione e, per conoscenza, al Ministero, previa trasmissione alla ricorrente con un congruo termine per controdedurre e con le eventuali osservazioni comunali sulle sue memorie.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    È indicato quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario; il parere non ne sviluppa un’interpretazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura relativa al termine per l’annullamento d’ufficio, ma la Sezione, sospendendo la decisione, non si pronuncia sulla censura.

Massime di principio

  • Quando la decisione di un ricorso straordinario dipende dalla verifica degli effetti di pronunce giurisdizionali connesse e dei provvedimenti eventualmente adottati dall’amministrazione in loro esecuzione, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio prima di pronunciarsi, lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito.
  • Nel disporre un supplemento istruttorio, la Sezione può prescrivere la trasmissione degli elementi acquisiti alla parte ricorrente e l’assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni, a tutela delle garanzie partecipative.

Ricorso straordinario sull’annullamento di un permesso in sanatoria

Il parere interlocutorio riguarda il ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di Casal di Principe, per l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 139/2007. La Sezione non decide il ricorso e dispone un’integrazione istruttoria, in attesa di conoscere gli sviluppi successivi a una sentenza del TAR Campania sulle misure di demolizione e acquisizione dell’immobile.

Vicenda edilizia e atti contestati

A seguito di un sopralluogo del 20 maggio 1998, la polizia locale aveva accertato opere edilizie abusive presso un immobile in via San Donato: un piano cantinato, un piano rialzato di circa 350 metri quadrati e un primo piano, realizzati con strutture in cemento armato. La pratica di sanatoria n. 336, presentata il 27 febbraio 1995, si era conclusa con il rilascio del permesso in sanatoria n. 139/2007 del 28 dicembre 2007. Il Comune aveva poi annullato il titolo in autotutela con provvedimento del 7 marzo 2017.

Nel 2024 la ricorrente aveva inoltre ricevuto l’ordinanza di demolizione n. 1491 del 21 maggio 1998 e il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, adottato dopo l’accertamento dell’inottemperanza. Tali atti erano stati impugnati davanti al TAR Campania e sospesi in sede cautelare. Secondo quanto riferito dalla ricorrente, l’esistenza dell’annullamento del permesso in sanatoria era emersa soltanto nel corso dei giudizi connessi; l’atto del 2017 le sarebbe stato comunicato nel 2024, dopo un’istanza di accesso.

Motivi del ricorso e posizione ministeriale

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, sostenendo che l’annullamento del 2017 sia intervenuto oltre il termine massimo rispetto al rilascio del titolo nel 2007. Lamenta inoltre difetto di motivazione e di istruttoria, mancata ponderazione degli interessi pubblici e privati e violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; aggiunge che le carenze documentali avrebbero potuto essere affrontate chiedendo un’integrazione. Infine, censura la tardiva comunicazione dell’atto, ritenuta lesiva del diritto di difesa.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha prospettato l’improcedibilità del ricorso, in ragione del collegamento con i giudizi davanti al TAR relativi agli atti repressivi successivi e del principio di assorbimento di un provvedimento precedente rispetto a quello successivo.

Rilevanza della sentenza del TAR Campania

La Sezione considera decisiva, ai fini dell’istruttoria, la sentenza del TAR Campania n. 4201/2024 e n. 5117/2024, che ha riunito e accolto i ricorsi contro l’ordinanza di demolizione n. 1491/1998 e il decreto di acquisizione gratuita del 25 luglio 2024. Il TAR ha rilevato che il Comune si era limitato a rinotificare alla ricorrente un ordine di demolizione originariamente rivolto a un’altra persona quale responsabile dell’abuso. La carenza non consentiva di comprendere a quale titolo la destinataria fosse tenuta a ottemperare all’ordine; il TAR ha fatto salvo il potere comunale di adottare un nuovo provvedimento che chiarisca tali profili.

Supplemento istruttorio e rinvio

Poiché gli sviluppi successivi alla sentenza possono incidere sulla definizione dell’affare, il Consiglio di Stato ritiene il ricorso non maturo per la decisione. Ordina al Comune di riferire, entro 40 giorni dalla notifica del parere, sugli eventuali provvedimenti adottati in esecuzione o dopo la pronuncia del TAR. La relazione deve essere inviata alla Segreteria della Sezione e, per conoscenza, al Ministero, dopo essere stata trasmessa alla ricorrente, alla quale va assegnato un congruo termine per eventuali controdeduzioni; dovrà includere le osservazioni del Comune sulle memorie della ricorrente, se presentate.

La Sezione sospende l’adozione del parere definitivo e rinvia la trattazione a una successiva adunanza. Restano impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito, comprese le censure relative al termine e ai presupposti dell’annullamento in autotutela.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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