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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22801/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un ex dipendente INPS aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate l'applicazione del regime fiscale di favore previsto per la pensione complementare dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, con rimborso delle imposte asseritamente indebitamente versate per gli anni 2010-2015 e con adeguamento, per il futuro, dell'imposizione sul trattamento pensionistico complementare. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento delle domande in primo grado e in appello; la decisione era passata in giudicato. Poiché l'adeguamento del trattamento fiscale non era stato eseguito, il contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza, accolto dalla CTR, che aveva ordinato all'Agenzia di porre in essere quanto necessario per l'attuazione del giudicato, con avviso di possibile nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 19, 57 e 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente interpretato il giudicato: secondo la ricorrente, esso non imponeva all'Agenzia di impartire disposizioni all'INPS, quale sostituto d'imposta, per adeguare il trattamento pensionistico applicando la normativa agevolativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che il giudizio di ottemperanza serve ad ապահովare l'attuazione concreta del giudicato e che, nel caso di specie, sia il dispositivo della sentenza di primo grado sia quello della sentenza d'appello avevano accolto integralmente tutte le domande del contribuente, non soltanto quella di rimborso, ma anche quella relativa all'adeguamento del trattamento pensionistico complementare. Di conseguenza, il diritto all'applicazione del regime fiscale agevolato anche per il futuro era definitivamente riconosciuto e la CTR, in sede di ottemperanza, aveva correttamente individuato le modalità esecutive del comando giudiziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'Amministrazione era ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252 del 2005

    La disposizione è richiamata come base del regime fiscale agevolativo applicabile alla pensione complementare del contribuente, sia per il rimborso del pregresso sia per l'adeguamento del trattamento futuro.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 2, 10, 19, 57 e 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Sono evocati dalla ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe male interpretato il giudicato e i limiti del giudizio di ottemperanza nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per censurare un preteso superamento o travisamento del contenuto del giudicato da parte del giudice dell'ottemperanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare concreta attuazione al giudicato, individuando le modalità esecutive necessarie quando l'obbligo risultante dalla decisione definitiva non sia stato spontaneamente adempiuto.
  • Ai fini dell'interpretazione del giudicato occorre guardare al contenuto complessivo del dispositivo della sentenza di merito; se il dispositivo di primo grado accoglie integralmente il ricorso e quello di appello conferma in toto la decisione, il giudicato copre tutte le domande proposte, non solo quelle espressamente richiamate in modo più dettagliato nella motivazione.
  • Non è fondata la tesi secondo cui, per ottenere l'attuazione di una statuizione già riconosciuta nel giudicato, la parte vittoriosa debba riproporre una domanda che risulti già accolta integralmente nelle sentenze di merito.
  • Quando la statuizione passata in giudicato riconosce anche l'adeguamento futuro di un trattamento fiscale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione gli atti necessari per rendere effettivo tale adeguamento.
  • L'interpretazione del giudicato in sede di ottemperanza deve essere coerente con la funzione propria del rimedio, che non è quella di riesaminare il merito, ma di assicurare l'effettività della tutela riconosciuta con la decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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