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Parere

Parere n. 982/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Edelweiss S.r.l., contro la Struttura Commissariale del Commissario Straordinario Variante Pinzolo e nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, in persona dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Trento - Appa, Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Trento (Appa), Comune di Pinzolo, avverso la determinazione del 22.09.2022, prot. 1021, avente ad oggetto la realizzazione della circonvallazione del Comune di Pinzolo;

Giustizia amministrativa202400657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione del 22 settembre 2022, prot. 10211, di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità della circonvallazione di Pinzolo, nonché degli atti ambientali e delle conferenze di servizi connessi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente, proprietaria di un compendio alberghiero ubicato nel Comune di Pinzolo e interessato da un'occupazione temporanea per servitù, ha impugnato con ricorso straordinario la determinazione commissariale relativa alla realizzazione della circonvallazione di Pinzolo. Ha contestato, tra l'altro, la mancata sottoposizione del progetto a nuova VIA o a screening, sostenendo che il progetto del 2022 fosse sostanzialmente diverso da quello valutato nel 2009 e approvato nel 2013; il difetto di istruttoria e motivazione; la violazione del principio di precauzione; l'interferenza con il Parco Fluviale del Sarca, con un sito inquinato bonificato e con aree a elevata valenza ecologica; l'insufficiente valutazione degli impatti acustici, idraulici, geologici e idrogeologici; la frammentazione della valutazione di interventi connessi all'opera; nonché l'omessa motivazione sulla non delocalizzabilità dell'infrastruttura in aree soggette a penalità P3 e P4. La Provincia Autonoma di Trento e la struttura commissariale hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso straordinario, sostenendo che la determina a contrarre e gli altri atti impugnati rientrassero nella procedura di affidamento di un contratto pubblico, soggetta all'esclusivo rito giurisdizionale dinanzi al TAR ai sensi dell'art. 120 c.p.a. La ricorrente ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini per errore scusabile, anche in ragione dell'indicazione del ricorso straordinario contenuta nel provvedimento impugnato.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. La determinazione impugnata comprendeva la determina a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori; pertanto, l'impugnazione degli atti della procedura di affidamento avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, in applicazione dell'art. 120, comma 1, c.p.a. La Sezione ha richiamato l'art. 245 del previgente d.lgs. n. 163/2006 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2022, n. 2518, secondo cui in materia di pubblici affidamenti il rimedio è esclusivamente il ricorso al TAR, con esclusione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. È stata esaminata anche la richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, ma la Sezione ha precisato che la relativa valutazione spetta al giudice amministrativo eventualmente adito ex novo. L'errore scusabile è istituto eccezionale e richiede una concreta situazione di giustificata incertezza sugli strumenti di tutela, non essendo sufficiente un'automatica applicazione dell'istituto. Le ulteriori eccezioni processuali e le censure di merito sono state assorbite.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario in materia di affidamenti pubblici

La determina a contrarre relativa all'avvio della procedura di affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori rientra nel contenzioso sugli atti delle procedure di affidamento. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, c.p.a., tali atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, con esclusione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Rimessione in termini per errore scusabile

La rimessione in termini può essere riconosciuta solo eccezionalmente, quando nel caso concreto sussista una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela, dovuta a obiettiva ambiguità normativa, difficoltà interpretative, particolare complessità della fattispecie o sopravvenienze normative. La presenza di indicazioni erronee o incomplete dell'amministrazione può rilevare, ma non determina automaticamente la rimessione in termini.

Censure di merito e ulteriori eccezioni processuali

A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario, le ulteriori eccezioni di rito e le questioni di merito dedotte dalle parti sono assorbite.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 1, c.p.a.

    gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili "unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente"

    La disposizione esclude il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici e impone il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR.

  • art. 245 d.lgs. n. 163/2006

    La disciplina previgente già prevedeva l'esclusività del ricorso al TAR per gli atti delle procedure di affidamento, in coerenza con la specialità del rito appalti.

  • art. 3, comma 4, l. n. 241/1990

    omessa indicazione da parte della pubblica amministrazione, nei provvedimenti amministrativi, del termine per l'impugnazione

    L'omessa indicazione del termine per impugnare non comporta l'illegittimità del provvedimento, ma può concorrere, in concreto, a giustificare la rimessione in termini per errore scusabile.

  • art. 37 c.p.a.

    rimessione in termini per errore scusabile

    L'istituto ha carattere eccezionale e richiede una situazione concreta di obiettiva e giustificata incertezza sugli strumenti di tutela.

Massime di principio

  • Gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici sono impugnabili esclusivamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile.
  • La natura complessa di un provvedimento non sottrae alla disciplina dell'art. 120 c.p.a. la parte dell'atto direttamente funzionale all'avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico.
  • La rimessione in termini per errore scusabile costituisce un rimedio eccezionale e presuppone una concreta situazione di giustificata incertezza sugli strumenti di tutela, da valutare caso per caso.
  • L'erronea o omessa indicazione, da parte dell'amministrazione, dei rimedi e dei termini di impugnazione può rilevare ai fini dell'errore scusabile, ma non comporta automaticamente la rimessione in termini né deroga generalizzata ai termini decadenziali.
  • La valutazione della rimessione in termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale spetta al giudice amministrativo competente eventualmente adito, non al Consiglio di Stato in sede consultiva nell'ambito di un ricorso straordinario inammissibile.

Impugnazione della circonvallazione di Pinzolo mediante ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società proprietaria di un compendio alberghiero situato nel Comune di Pinzolo contro la determinazione commissariale di approvazione del progetto definitivo della circonvallazione di Pinzolo. L'atto aveva dichiarato la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera e aveva disposto la determina a contrarre per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori.

Premesse e censure della ricorrente

La società ha sostenuto che il progetto del 2022 differisse in modo sostanziale dal progetto sottoposto a VIA nel 2009 e approvato nel 2013. Le principali modifiche dedotte riguardavano la rotatoria di raccordo con la S.S. 239, l'allargamento di via Martalac e, secondo la ricorrente, la traslazione dell'attraversamento del fiume Sarca.

La ricorrente ha contestato la mancata sottoposizione del nuovo progetto a VIA o a screening, deducendo la violazione degli artt. 3-ter e 25 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 58-bis delle NTA del PRG del Comune di Carisolo e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, oltre all'eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di precauzione.

Sono stati inoltre dedotti profili concernenti:

  • l'interferenza del progetto con il Parco Fluviale del Sarca, istituito dopo la VIA del 2009;
  • l'erronea rappresentazione dell'assenza di aree protette nello studio di impatto ambientale aggiornato;
  • l'interferenza con un'area classificata come sito inquinato bonificato;
  • l'impatto acustico dell'allargamento di via Martalac sulle aree residenziali;
  • la compatibilità dell'opera con le prescrizioni del PCT Giudicarie relative agli ambiti ecologici di elevata valenza;
  • la mancata valutazione unitaria degli interventi idraulici e arginali connessi alla realizzazione della strada;
  • l'omessa motivazione sulla non delocalizzabilità dell'opera in aree soggette a penalità P3 e P4 secondo il PUP.

Difese della Provincia e della struttura commissariale

La Provincia Autonoma di Trento e la struttura commissariale hanno eccepito l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso straordinario. Hanno sostenuto che l'atto impugnato contenesse una determina a contrarre relativa a una procedura di affidamento e che, ai sensi dell'art. 120 c.p.a., la relativa impugnazione fosse riservata al giudice amministrativo in sede giurisdizionale.

Sono state inoltre contestate la legittimazione e l'interesse della società, la tardività del ricorso e l'eventuale acquiescenza derivante da un precedente giudizio promosso contro il progetto del 2013.

Nel merito, le amministrazioni hanno affermato che il progetto del 2022 ricalcasse quello del 2013, che le modifiche fossero non sostanziali e che la VIA positiva del 2009 non fosse soggetta a scadenza secondo la normativa provinciale allora applicabile. Hanno richiamato le verifiche aggiornate svolte sul rischio, sulla compatibilità idraulica e geologica e sugli impatti ambientali.

Quanto al Parco Fluviale del Sarca, hanno sostenuto che esso non costituisse una nuova area protetta ai sensi della normativa sui parchi e non introducesse nuovi divieti o zonizzazioni urbanistiche. Hanno inoltre richiamato i pareri favorevoli acquisiti in conferenza di servizi e le prescrizioni relative ai controlli sui terreni di scavo e alla verifica dell'impatto acustico in fase successiva.

Questione preliminare decisiva: esclusività del rito appalti

La Sezione ha ritenuto decisiva la natura della determina a contrarre contenuta nell'atto impugnato. Essa riguardava l'avvio della procedura per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori.

L'art. 120, comma 1, c.p.a. stabilisce che gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. Ne consegue l'esclusione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per il contenzioso relativo agli atti di gara e agli atti funzionalmente inseriti nella procedura di affidamento.

La Sezione ha richiamato anche l'art. 245 del previgente d.lgs. n. 163/2006 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2022, n. 2518, secondo cui in materia di pubblici affidamenti il rimedio giurisdizionale è unico e consiste nel ricorso al TAR. È stata inoltre richiamata la sentenza del TAR Lazio, Sez. II-quater, 10 gennaio 2024, n. 519, che ha confermato l'inammissibilità del ricorso straordinario contro gli atti di una procedura di gara.

Rimessione in termini per errore scusabile

La società ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini per errore scusabile, richiamando anche l'indicazione del ricorso straordinario contenuta nel provvedimento impugnato.

Il Consiglio di Stato ha precisato che la rimessione in termini è un istituto eccezionale, applicabile quando sussista nel caso concreto una situazione di giustificata incertezza sugli strumenti di tutela. Tale incertezza deve dipendere da obiettiva ambiguità normativa, difficoltà interpretative, particolare complessità della fattispecie o sopravvenienze normative.

L'omessa indicazione, da parte dell'amministrazione, del termine per impugnare, in violazione dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241/1990, non determina l'illegittimità dell'atto, ma può assumere rilievo ai fini dell'errore scusabile. Tuttavia, l'effetto non è automatico: occorre verificare concretamente se l'omissione o l'erronea indicazione abbia prodotto una reale e giustificata incertezza.

La Sezione ha rimesso tale valutazione al giudice amministrativo dinanzi al quale la società potrà eventualmente introdurre il ricorso giurisdizionale, all'esito della definizione del ricorso straordinario.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. Le ulteriori eccezioni processuali e tutte le questioni di merito, comprese quelle relative alla VIA, al principio di precauzione, alla compatibilità ambientale e idrogeologica dell'opera e alla non delocalizzabilità, sono rimaste assorbite.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContratti pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipi di precauzione e prevenzione

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