Cassazione Penale, Sentenza n. 32779/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/9/2021 con cui era stata revocata la detenzione domiciliare ex art. 47-ter O.P. per plurime violazioni delle prescrizioni. Le violazioni contestate: il 12/08/2021 il ricorrente era stato identificato all'interno del bar Milu fuori orario e oltre i limiti dell'autorizzazione al lavoro; nei giorni 16 e 17/08/2021 avrebbe lasciato l'abitazione nonostante l'attività lavorativa fosse chiusa (ditta incendiata); il 23/07/2021 era stato fermato alle 8:30 in via Boifava dichiarando di essere diretto al lavoro. La difesa ha dedotto vizio di motivazione e contrasto con gli atti, sostenendo che tali eventi non configuravano violazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure sollevate costituissero un tentativo di rivalutazione del merito e quindi motivi non consentiti in sede di legittimità. Ha altresì precisato che, anche entrando nel merito, la documentazione confermava le trasgressioni contestate (identificazione al bar Milu, dichiarazioni contraddette dalla realtà del lavoro nei giorni indicati). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter O.P.
Norma che disciplina la detenzione domiciliare e le condizioni cui è subordinata; il giudice può revocare la misura alternativa in caso di violazioni delle prescrizioni che rivelino la volontà di sottrarsi agli obblighi imposti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, con valutazione della presenza o meno di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, per disporre la sanzione pecuniaria per un ricorso inammissibile, occorre valutare l'eventuale responsabilità o colpa nella determinazione dell'inammissibilità; nel caso si è ritenuto che non fosse assente la colpa, giustificando la condanna.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito: la rimessione dei fatti e la diversa valutazione delle circostanze già valutate dal giudice di merito sono inammissibili.
- Per revocare una misura alternativa il giudice può fondarsi su violazioni ripetute e gravi delle prescrizioni, considerate indice della volontà di sottrarsi agli obblighi; documenti e verbalizzazioni che dimostrino identificazioni e dichiarazioni contraddittorie sono rilevanti.
- La difesa che contesta la motivazione deve dimostrare l'illogicità, la contraddittorietà o l'incongruenza della motivazione rispetto agli atti in termini che escano dal semplice dissenso valutativo; mere contestazioni fattuali non bastano in sede di legittimità.
- Ricorsi manifestamente diretti a rivedere la valutazione del merito sono destinati all'inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie, salvo prova dell'assenza di responsabilità nella scelta di proporre il ricorso.
- Per opporsi efficacemente a una revoca è preferibile produrre immediatamente documentazione formale (verbali, registri di lavoro, testimonianze con riscontri documentali) che dimostri la conformità alle prescrizioni, non una semplice versione alternativa dei fatti.
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