Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 327/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 224 del 16.10.2025, concernente assegnazione carta docente.

Giustizia amministrativa202600154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che l'accredito era stato effettuato il 24 aprile 2026, lo stesso giorno della proposizione del ricorso. La ricorrente ha dichiarato di averne avuto conoscenza soltanto il 26 giugno 2026 e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accredito del beneficio era intervenuto e aveva quindi soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Il Collegio ha tuttavia osservato che non era stato dimostrato né che il pagamento fosse avvenuto prima della notificazione del ricorso né che la ricorrente ne fosse stata tempestivamente informata. In applicazione dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La ricorrente ha utilizzato il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa specificamente richiamata per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 1, comma 121, legge 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997

    È richiamato con riferimento al termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere il giudizio esecutivo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando l'esecuzione interviene nel corso del giudizio, purché risulti concretamente avvenuto l'adempimento della prestazione dovuta.
  • Ai fini della regolazione delle spese, assume rilievo la mancata dimostrazione che l'adempimento sia intervenuto prima della notificazione del ricorso o che il ricorrente ne sia stato tempestivamente informato; in tale situazione il giudice può compensare integralmente le spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.