Sentenza del 19/04/2021 n. 2019 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Reddito d'impresa - Determinazione del reddito - Spese di sponsorizzazione - Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorrente contestava il diniego/ripresa a tassazione delle spese contabilizzate come sponsorizzazione, che l'Amministrazione aveva ritenuto, in tutto o in parte, spese di rappresentanza non deducibili. La questione centrale era se le spese per sponsorizzazioni sportive dilettantistiche potessero qualificarsi automaticamente come spese di pubblicità ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 90 comma 8 della l. 289/2002, e quindi essere dedotte entro i limiti previsti.
La decisione
la Corte ha affermato che le spese di sponsorizzazione previste dall'art. 90, comma 8, l. 289/2002 beneficiano di una presunzione legale assoluta della loro natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa previsto dalla norma; c) la sponsorizzazione miri effettivamente a promuovere l'immagine e i prodotti/servizi dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia posto in essere una specifica attività promozionale. Alla luce di ciò, il ricorso è stato accolto nella parte in cui risultavano rispettate tali condizioni (confermata la natura pubblicitaria delle spese); in mancanza delle condizioni la qualificazione come spesa di rappresentanza resta possibile.
Norme richiamate
legge 289/2002, art. 90, comma 8
la disposizione norma la deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso società/associazioni sportive dilettantistiche e costituisce la base della presunzione legale assoluta che ne attribuisce natura pubblicitaria quando sono rispettate le condizioni previste.
TUIR, art. 108
richiamato in relazione alla disciplina delle spese di rappresentanza e alla loro esclusione/differenziazione dalle spese pubblicitarie: l'art. 108 viene interpretato alla luce della presunzione prevista dalla l. 289/2002, con la conseguenza che, se ricorrono le condizioni, le spese non sono considerate di rappresentanza ai fini fiscali.
Cassazione - precedenti
Cass. 14232/17, 8981/17, 7202/17, 1420/18, 13508/18
la giurisprudenza di legittimità ha delineato e confermato l'orientamento secondo cui le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, entro i limiti e le condizioni normative, godono di una presunzione assoluta di natura pubblicitaria; i precedenti hanno specificato e ribadito i requisiti applicativi.
Massime di principio
- Se si sponsorizza una compagine sportiva dilettantistica e si rispettano i limiti quantitativi, le spese sono normalmente considerate pubblicitarie senza bisogno di ulteriore prova della loro finalità pubblicitaria.
- Per beneficiare della presunzione è necessario che la sponsorizzazione abbia come finalità la promozione dell'immagine o dei prodotti/servizi dello sponsor: è consigliabile che il contratto di sponsorizzazione lo specifichi chiaramente.
- Deve esistere una concreta attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato (es. esposizione marchio, eventi, materiale promozionale, comunicazioni): conservare prove (contratti, fatture, foto, programmi eventi, comunicati, pubblicazioni, social post) è essenziale.
- Se manca anche una sola delle condizioni previste dalla norma, l'Amministrazione può riclassificare la spesa come rappresentanza e negarne la deducibilità; pertanto il contribuente deve documentare il rispetto di tutte le condizioni.
- Nel dubbio, specificare nel contratto gli obblighi di visibilità e le prestazioni rese dalla società sportiva (posizionamento logo, numero e tipologia di apparizioni, mezzi utilizzati) e documentarne l'effettiva esecuzione per ridurre il rischio di contestazioni.
- La presunzione è di natura «assoluta» quanto alla qualificazione pubblicitaria: tuttavia grava sul contribuente l'onere di dimostrare il rispetto delle condizioni soggettive e oggettive che legittimano tale presunzione.
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