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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33578/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la rideterminazione della pena disposta in sede di rinvio dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio le condanne per i delitti di falso materiale (capi B e D) e aveva rinviato per nuova determinazione della pena con riguardo agli aumenti per continuazione. Dalla Costa lamentava violazione di legge (artt. 628, comma 2, e 627, comma 3, c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non si era uniformata al principio enunciato nella sentenza rescindente: a suo avviso l'unica pena che doveva rimanere "ferma" era la pena base di anni 6 per il capo A) e la Corte, in sede di rinvio, avrebbe dovuto rideterminare tutti gli aumenti per i reati in continuazione (anche quelli interni) evitando qualsiasi peggioramento del trattamento sanzionatorio a suo carico (divieto di reformatio in peius). Contestava inoltre la valorizzazione, ai fini dell'aumento, della qualifica rivestita dall'imputato, ritenendola elemento costitutivo delle fattispecie già sanzionate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, abbia correttamente mantenuto "ferma" la pena complessiva di anni 7 (ridotta per il rito a anni 5 e mesi 2) riferita ai fatti di corruzione del capo A) così come valorizzata nella sentenza rescindente, avendo la stessa sentenza di annullamento già valutato la congruità della pena-base e dell'aumento per continuazione interno (misura di 1 anno, ritenuta minima rispetto al minimo edittale ex art. 319 c.p.). Pertanto la Corte di appello ha limitato la rideterminazione all'aumento per la continuazione "esterna" relativo ad altri capi e ai falsi ideologici, pervenendo a una pena complessiva complessivamente ridotta rispetto alla statuizione precedente. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 597, cod. proc. pen., comma 4

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la struttura del trattamento sanzionatorio non può essere emendata dal giudice d'appello in danno dell'imputato quando l'appello che ha modificato la decisione non investe tutti gli elementi della pena; la sentenza rescindente aveva applicato questo principio per giustificare l'annullamento senza rinvio di parti del dispositivo e la necessità di rinvio per la rideterminazione della pena

  • art. 319, cod. pen.

    Richiamato per individuare il minimo edittale relativo al reato di corruzione: la Corte ha ritenuto che l'aumento di un anno per continuazione fosse "abbondantemente inferiore" al minimo edittale e quindi non richiedesse motivazione specifica aggiuntiva

  • art. 133, cod. pen.

    La Corte ha osservato che il comportamento processuale dell'imputato (mancata collaborazione, eventuali dichiarazioni difensive non collaboranti) può legittimamente influire sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi di questa norma

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicata per disporre, a carico del ricorrente soccombente, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (la Corte ha liquidato in via equitativa euro 4.000)

  • art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro procedurale nella censura sulla mancata conformità al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata e priva di rilevanza ai fini del pronunciamento

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in tema di limiti e modalità di adeguamento della decisione sul rinvio: la Corte ha ritenuto che le censure mosse non dimostrassero una violazione di diritto tale da rendere ammissibile il ricorso

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato nella motivazione dei motivi di ricorso originari; non ha prodotto effetti decisivi nella pronuncia di inammissibilità, essendo le censure del ricorrente ritenute manifestamente infondate

  • DL 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; procedura seguita per l'acquisizione della posizione del Pubblico Ministero

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla senza rinvio determinati capi di imputazione e rinvia soltanto per la determinazione della pena, il giudice di rinvio deve adeguarsi al perimetro della statuizione di annullamento e non può modificare in peius il trattamento sanzionatorio oltre quanto necessario per eseguire le indicazioni della Cassazione
  • L'aumento per continuazione, se contenuto in misura minima rispetto al minimo edittale, può non richiedere una motivazione dettagliata; al contrario, aumenti significativi devono essere adeguatamente motivati
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche può tener conto del comportamento processuale dell'imputato (es. mancata collaborazione): dichiarazioni o atteggiamenti difensivi non collaborativi possono legittimare il diniego delle attenuanti
  • Il divieto di reformatio in peius opera in presenza delle garanzie procedurali: il giudice d'appello non deve peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla statuizione precedente salvo che ciò sia derivante da impugnazione del Pubblico Ministero o da specifiche statuizioni di legge
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato (censure formali o che non incidono sulla corretta applicazione del diritto), la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese, con applicazione anche di contributi alla Cassa delle Ammende
  • In sede di rinvio per rideterminazione della pena, il giudice di merito deve chiarire quali componenti della pena restino ferme in virtù dell'annullamento e quali debbano essere riesaminate, rispettando il principio di non aggravamento ingiustificato per l'imputato

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