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Sentenza

Sentenza n. 1358/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS- 2025 della Regione Lombardia – DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità avente ad oggetto “Determinazioni in merito all’ammissione, al mantenimento e alla sospensione dall’iscrizione all’Albo Regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio” notificato in pari data; - nonché di ogni ulteriore atto allo stesso connesso in quanto prodromico e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202600305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale che ha disposto la non ammissione di una domanda di iscrizione all’Albo regionale dei centri antiviolenza e la sospensione dell’iscrizione di altri centri gestiti dalla cooperativa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La cooperativa, iscritta all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ha impugnato il decreto regionale adottato dopo una verifica dei requisiti. La Regione aveva contestato, per un centro, che il contratto di locazione dell’immobile decorresse dal 1° agosto 2025, dopo la data di iscrizione del 7 luglio 2025, e aveva quindi disposto la non ammissione della relativa domanda. Per altri centri aveva sospeso l’iscrizione, ritenendo che la collaborazione con un CUAV (centro per uomini autori di violenza) e la realizzazione di percorsi per i maltrattanti potessero comportare la presenza di personale maschile nei centri antiviolenza. La ricorrente ha contestato il momento individuato per verificare la disponibilità dell’immobile, sostenendo che essa dovesse sussistere al momento dell’ammissione e non della presentazione della domanda; ha inoltre dedotto che non fosse prescritta la produzione della carta dei servizi ai fini dell’iscrizione e che non vi fosse promiscuità di personale o di spazi, richiamando le indicazioni della carta dei servizi sull’assenza di personale maschile. Nel corso del giudizio cautelare il TAR ha disposto un confronto tra le parti, chiedendo alla cooperativa di chiarire e, se necessario, integrare la carta dei servizi in merito alla collaborazione con il CUAV e alle modalità di gestione del personale e dei contatti tra operatori e ospiti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, all’esito del confronto disposto con ordinanza cautelare, la Regione ha adottato il decreto n. 7283 del 3 giugno 2026, che ha riammesso definitivamente all’Albo le domande oggetto di contestazione, rinviando a un separato provvedimento l’aggiornamento dell’Albo. La cooperativa ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per le spese. Il giudice ha compensato integralmente le spese, valorizzando che la definizione è intervenuta all’esito di un confronto nel quale alla cooperativa era stato chiesto non solo di chiarire, ma anche eventualmente di integrare la carta dei servizi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione, con avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Nel ricorso n. 1263 del 2025 era stata specificamente contestata, tra l’altro, la mancata preventiva comunicazione di avvio del procedimento, così come prevista dagli art. 7 e 8 L. 241 del 1990.

    La sentenza dà conto della censura relativa alla mancata comunicazione preventiva di avvio del procedimento, ma non la decide nel merito, essendo cessata la materia del contendere.

  • art. 3, comma 6, l.r. Lombardia n. 11/2012

    Per lo svolgimento della propria attività è iscritta all’Albo istituito con D.G.R. 1073/2023, così come previsto dall’art. 3 comma 6 L.R. n. 11 del 2012.

    La norma è richiamata quale base legislativa dell’iscrizione all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio; la sentenza non ne svolge un’interpretazione sostanziale.

Come è indicizzato

IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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