Cassazione Penale, Sentenza n. 06577/2026 del 18/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Cosenza che lo aveva riconosciuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica. La difesa ha dedotto quattro motivi: (1) violazione del principio di imparzialità e incompatibilità del giudice perché il consigliere estensore era già componente del collegio d'appello che aveva confermato la sentenza di primo grado; (2) mancata conoscenza dell'udienza del 02/07/2020 (rinvio d'ufficio dalla prima udienza del 12/03/2020) per errore di cancelleria nella notificazione, con conseguente impossibilità di partecipare e di proporre impugnazione; (3) errata celebrazione dell'udienza del 02/07/2020 e mancata notifica del rinvio insieme al decreto di citazione e al verbale; (4) vizio di motivazione per non aver considerato l'assenza della prova di notificazione del nuovo termine all'imputato e al difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: l'incompatibilità prevista dall'art. 34 c.p.p. riguarda il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una 'sentenza' e non scatta per provvedimenti di altro tipo quali ordinanze; inoltre, l'eventuale incompatibilità è rimedio di ricusazione, non causa di nullità automatica. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto che il rinvio d'ufficio determinato dalla sospensione dei procedimenti per la pandemia non fosse un mero differimento ma una rimessione del processo sul ruolo che impone, a pena di nullità, la nuova notificazione (vocatio in ius) all'imputato e al difensore di fiducia. Poiché la cancelleria aveva erroneamente notificato il decreto di citazione per la data originaria e le parti non erano state informate della nuova udienza del 02/07/2020, la Corte ha ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità della rescissione e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello competente in diversa composizione. I terzo e quarto motivo sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
L'incompatibilità prevista riguarda il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una sentenza; non si estende a provvedimenti diversi dalla sentenza (es. ordinanze). L'eventuale incompatibilità va dedotta mediante ricusazione e non produce automaticamente la nullità degli atti.
art. 629-bis cod. proc. pen.
"il condannato [...] con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo che abbia avuto conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza"
La norma disciplina il rimedio straordinario della rescissione del giudicato per chi sia stato processato e condannato in sua assenza: se l'assenza è dovuta a mancata conoscenza non colpevole della celebrazione, il condannato può ottenere la rescissione e la rinnovazione del processo. La Corte ha ritenuto che la fattispecie rientri nel perimetro di tale rimedio.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Definisce i presupposti per la dichiarazione di assenza; coordinato con l'art. 629-bis consente di valutare se la mancata partecipazione sia stata incolpevole e giustifichi la rescissione del giudicato.
art. 111 Cost.
Riferimento al diritto al giusto processo e alle garanzie di partecipazione; evocato per sostenere la necessità di effettiva possibilità di difesa e di partecipazione al processo.
art. 6 CEDU
Principio del giusto processo sancito dalla Convenzione europea; invocato in relazione al diritto di partecipare al procedimento penale e di impugnare le decisioni.
art. 24 Cost.
Richiama il diritto di difesa e l'accesso alla giustizia; utilizzato per contestare la celebrazione del processo in assenza senza adeguata notificazione.
art. 178, 179, 181, 601 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa in relazione a notificazioni, verbalizzazioni e impugnazioni; la Corte ha valutato il complesso delle regole sulla conoscenza degli atti e sulle conseguenze della mancata notificazione.
Massime di principio
- La mancata partecipazione dell'imputato al giudizio per difetto di notificazione del nuovo termine (rimessione sul ruolo) può legittimare la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis se comprovata l'incolpevole mancata conoscenza e l'impossibilità di proporre impugnazione nei termini.
- Quando il processo viene 'rimesso sul ruolo' (es. per sospensioni collettive come quelle determinate dalla pandemia), non si tratta sempre di un mero differimento: può essere necessaria una nuova notificazione (vocatio in ius) all'imputato e al difensore di fiducia; la mancata notifica può rendere nullo il prosieguo del giudizio e giustificare la rescissione.
- L'incompatibilità del giudice prevista dall'art. 34 c.p.p. riguarda chi abbia pronunciato o concorso a pronunciare una sentenza; provvedimenti diversi (ordinanze) non determinano automaticamente l'incompatibilità e la tutela va esercitata tramite la procedura di ricusazione.
- La ricusazione per incompatibilità è il rimedio procedurale adeguato e produce effetti diversi rispetto alla nullità automatica: va sollevata con le modalità previste dal codice da chi ne ha interesse.
- La prova della mancata conoscenza deve essere adeguatamente documentata: il ricorrente deve dimostrare l'errore di notificazione o altro vizio che ha impedito la partecipazione, nonché l'assenza di colpa nella mancata impugnazione.
- Se accertata la mancata notificazione e l'incolpevole assenza, il giudice di legittimità può annullare il provvedimento impugnato e rinviare il procedimento per nuovo esame o disporre la rescissione con instaurazione di un nuovo giudizio.
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