Sentenza n. 5947/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 10050/2024, pubblicata in data 10/10/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso RG n. 17404/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, con provvista di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 10050/2024, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della carta con una provvista di 500 euro per l'anno di servizio 2022/2023. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione della pronuncia, nonostante la sua definitività e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di ottemperanza, l'assegnazione di un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di mero rito, senza contestare l'inadempimento né allegare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo rituale la notificazione, comprovato il passaggio in giudicato del titolo e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché non risultava adempiuto l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Ha affermato che l'amministrazione è sempre tenuta a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione, potendo eventualmente esercitare una discrezionalità limitata soltanto sulle modalità esecutive. Il ricorso è stato quindi accolto: il Ministero è stato ordinato a dare esatta esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso e previa richiesta della ricorrente, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro oltre accessori per le spese del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dalla serialità dei ricorsi analoghi.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Norma processuale richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede e disciplina il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale ottemperando.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al ricorrente vittorioso il conseguimento concreto e integrale dell'utilità riconosciuta dal giudicato, anche quando l'amministrazione ometta apertamente o implicitamente di eseguire la pronuncia.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata esecuzione del titolo giudiziale, non giustificata dall'amministrazione, integra inottemperanza e legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- L'amministrazione è priva di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'esecuzione del giudicato e può disporre, al più, di una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di attuazione, senza potersi sottrarre all'obbligo per ragioni di opportunità, difficoltà pratiche o condizioni economico-finanziarie.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, allo spirare inutilmente del termine assegnato.
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