Cassazione Penale, Sentenza n. 3335/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lupia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che aveva rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso deduceva errata applicazione dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e carenza e manifesta illogicità della motivazione. La difesa sosteneva che la partecipazione del condannato al sodalizio mafia fosse limitata nel tempo (ultimi legami risalenti al 2007) e che fosse impossibile adempiere integralmente le obbligazioni civili; inoltre richiamava un provvedimento del 2018 che, a suo dire, dimostrerebbe l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione del Tribunale di sorveglianza che, richiamando i precedenti penali, la gravità del reato (associazione mafiosa), la persistenza di indizi circa la permanenza di collegamenti o il rischio di ripristino degli stessi e la insufficiente prova dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili, ha escluso l'ammissione all'affidamento in prova. La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen. (nella versione post d.l. n.162/2022), che impone specifici oneri di allegazione e di prova anche quando la collaborazione non è stata resa. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 47
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Richiamata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto che la disciplina decisiva fosse quella di cui all'art. 4-bis; pertanto l'art. 47 non è risultato risolutivo per l'ammissione alla misura nel caso di reato ostativo
codice di procedura penale, art. 606
La Corte ha ritenuto che il ricorso sollevasse in parte questioni manifestamente infondate e in parte chiedesse una rivalutazione di merito, materie non consentite ai sensi dell'art. 606
ordinamento penitenziario, art. 4-bis
art. 4-bis Ord. pen. (come modificato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con legge 30 dicembre 2022, n. 199)
Principale norma applicata: dopo le modifiche del 2022 la presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione è relativa; tuttavia per ottenere benefici senza collaborazione occorrono specifici oneri di allegazione e, in alcuni casi, prova. È necessario dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità, nonché fornire elementi idonei a escludere collegamenti attuali o il pericolo di ripristino
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 3, comma 2
art. 3, comma 2, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. legge n. 199/2022)
Specificazioni su quando, nonostante la natura ostativa del reato, i benefici possono essere concessi anche in assenza di collaborazione, purché siano acquisiti elementi che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e siano rispettati gli altri oneri previsti
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
codice penale, art. 62, n. 6; artt. 114 e 116 c.p.
art. 62 n.6; art. 114; art. 116, secondo comma, cod. pen. (richiamati nella normativa di conversione)
Riferimenti normativi richiamati in relazione alle circostanze attenuanti che, se presenti, possono incidere sulla valutazione di accesso ai benefici per i reati ostativi nelle ipotesi previste dal decreto
Massime di principio
- Per i condannati per 416-bis (associazione mafiosa) l'accesso a misure alternative dopo il d.l. 162/2022 è possibile anche senza collaborazione, ma richiede specifiche allegazioni e spesso prove: adempimento delle obbligazioni civili o prova dell'assoluta impossibilità; elementi concreti che escludano collegamenti attuali o il rischio di ripristino.
- La semplice dichiarazione di dissociazione, la partecipazione a percorsi trattamentali o la prova di attività lavorativa non sono di per sé sufficienti: servono elementi documentali e indizi verificabili che attestino la revisione critica della condotta e l'assenza di legami operativi con l'organizzazione.
- La valutazione del giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità; la Corte di legittimità verifica la congruità e la completezza della motivazione, non una rivalutazione di merito. Un ricorso che chieda solo una diversa valutazione dei fatti può essere dichiarato inammissibile.
- L'onere di provare l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni pecuniarie grava sul detentore: occorrono documenti reddituali/patrimoniali, attestazioni o prove oggettive, non mere asserzioni.
- Se si contesta una valutazione negativa circa collegamenti con la criminalità organizzata è utile produrre elementi aggiornati e specifici (informazioni giudiziarie successive, deposizioni di collaboratori, attività di riparazione verso le vittime) che consentano di dimostrare l'assenza di attualità dei rapporti.
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