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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14659/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un libero professionista un avviso di accertamento per maggiori imposte Irpef e Irap relative all'anno 2010. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo diversi vizi, tra cui l'asserita invalidità della delega di firma del funzionario sottoscrittore dell'accertamento perché priva di un limite temporale. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancanza di un termine di validità nelle deleghe di firma; il secondo ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la CTR non avesse rilevato il vizio insanabile dell'avviso per difetto di un termine di validità della delega. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi depositato istanza di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui alla L. n. 197 del 2022 e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza però documentare il completamento della procedura di condono.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha ritenuto accoglibile la richiesta del ricorrente di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla L. n. 197 del 2022. La Corte ha rilevato che il contribuente non aveva prodotto prova del completamento della procedura, ma ha comunque preso atto dell'istanza di definizione agevolata e della richiesta di declaratoria di inammissibilità. Non sono state poste spese di lite a carico di alcuna parte, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di legittimità. Inoltre, la Corte ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale sanzione opera per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non per quella sopravvenuta per difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato dal ricorrente per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla validità temporale delle deleghe di firma dell'avviso di accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato dal ricorrente per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina della delega di firma dell'atto impositivo.

  • art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato quale parametro della validità dell'avviso di accertamento e della relativa sottoscrizione/delega di firma.

  • art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la delega di firma dell'atto impositivo dovesse contenere un termine di validità.

  • L. n. 197 del 2022

    È richiamata quale legge che prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie e l'assunzione dell'obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti.

  • contributo unificato

    La Corte ribadisce che l'ulteriore importo non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta per difetto di interesse e non originaria.

  • Cass. sez. VI-II, 2.7.2015, n. 13636

    Richiamata come precedente che esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.

  • Cass. sez. III, 10.2.2017, n. 3542

    Richiamata in conformità al medesimo principio sul contributo unificato.

  • Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732

    Richiamata in conformità al medesimo principio sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente aderisce a una definizione agevolata che comporta la rinuncia ai giudizi pendenti e chiede la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi di merito, purché la vicenda processuale risulti coerente con l'adesione alla procedura di condono.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per perdita di interesse alla decisione e non deriva da un vizio originario dell'impugnazione.
  • Le censure sulla validità della sottoscrizione o delega di firma dell'avviso di accertamento, ove proposte, possono essere formulate sia come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sia come violazione di legge, ma restano assorbite se il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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