Sentenza n. 20/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dell’8 luglio 2025 n. 264 adottato dallo Sportello Unico Enti Locali per il Comune di Ayas, avente ad oggetto “diffida alla rimozione di manufatto temporaneo e di tutte le opere accessorie (muretti, cordoli, gradini, elementi lignei per il passaggio, ecc.) e ripristino dell'intera area a verde (come da parere del Dipartimento paesaggistico dell'Assessorato Attività e Beni Culturali di cui alla nota prot. n. 7136 del 22/08/2024) ubicati in Comune di Ayas (AO) Route Ramey 105 (Foglio n. 30, Mappale n. 97 del Catasto urbano)”; - di ogni atto antecedente, presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, ed in particolare: a) del verbale di sopralluogo della Polizia Locale di Ayas del 25 giugno 2025; b) della comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dallo SUEL in data 4 luglio 2025 prot. n. 23080; c) per quanto possa occorrere, del parere dell'Assessorato regionale Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Patrimonio paesaggistico e architettonico del 22 agosto 2024 prot. n. 7136 limitatamente alle prescrizioni imposte in relazione al manufatto temporaneo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida alla rimozione di un manufatto temporaneo e delle opere accessorie, con ordine di ripristino dell'area a verde
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario/gestore attività)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la diffida dell'8 luglio 2025, adottata dopo la dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata per l'installazione stagionale del manufatto. Ha dedotto, anzitutto, l'illegittimità derivata della diffida, in quanto fondata sul provvedimento comunale n. 75 del 26 febbraio 2025, dichiarativo dell'inefficacia della SCIA, già impugnato in altro giudizio. Ha inoltre dedotto la violazione delle garanzie partecipative, poiché tra la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e la diffida erano trascorsi soltanto quattro giorni, senza indicazione di ragioni d'urgenza; l'inattualità dell'ordine di rimozione, essendo il manufatto già stato ricoverato altrove e non utilizzato; nonché l'illegittimità dell'ordine ripristinatorio relativamente alle opere accessorie, per la loro diversa natura edilizia e perché alcune sarebbero riconducibili all'edilizia libera. Il ricorrente ha altresì contestato la qualificazione delle opere come abusive ai sensi dell'art. 82, comma 1, della l.r. n. 11/1998.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato la diffida. Ha ritenuto fondata la censura di illegittimità derivata, rilevando che la diffida qualificava le opere come abusive esclusivamente in ragione dell'inefficacia della SCIA dichiarata dal precedente provvedimento n. 75/2025. Poiché tale provvedimento presupposto era stato annullato con la sentenza resa nel giudizio R.G. n. 21/2025, anche la diffida risultava priva del necessario fondamento giuridico e fattuale. Il giudice ha inoltre accolto la censura partecipativa: l'amministrazione, dopo avere comunicato l'avvio del procedimento, aveva adottato la diffida dopo soli quattro giorni, impedendo un effettivo contraddittorio e senza indicare ragioni d'urgenza, in violazione degli artt. 12, 13 e 15 della l.r. n. 19/2007. L'amministrazione si era comunque autovincolata al rispetto del modulo partecipativo scelto, sicché non poteva discostarsene illegittimamente. Quanto alle opere accessorie, il TAR ha ritenuto che l'illegittimità derivata si estendesse agli ordini di rimozione e ripristino, anch'essi fondati automaticamente sull'inefficacia della SCIA. In via autonoma, ha ravvisato difetto di istruttoria e motivazione, poiché muretti, cordoli, gradini ed elementi lignei erano stati accomunati senza una valutazione distinta della loro natura, funzione e disciplina edilizia. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 82, comma 1, l.r. n. 11/1998
La disposizione è stata richiamata dall'amministrazione quale base della qualificazione delle opere come abusive e dell'ordine ripristinatorio; il giudice ha ritenuto che tale qualificazione fosse stata fatta discendere esclusivamente dall'inefficacia della SCIA, poi annullata.
artt. 12, 13 e 15 l.r. n. 19/2007
Le disposizioni impongono il rispetto delle garanzie partecipative nel procedimento; la loro violazione è stata ravvisata nell'adozione della diffida dopo soli quattro giorni dall'avvio, senza adeguato contraddittorio né ragioni d'urgenza.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento, una volta effettuata dall'amministrazione, vincola quest'ultima al rispetto del modulo partecipativo adottato, anche qualora non fosse stata originariamente obbligata a utilizzarlo.
Massime di principio
- Quando un provvedimento sanzionatorio o ripristinatorio fonda espressamente la qualificazione di abusività sull'efficacia di un precedente atto inibitorio della SCIA, l'annullamento dell'atto presupposto determina l'illegittimità derivata del provvedimento conseguenziale, salvo che quest'ultimo sia sorretto da autonome ragioni accertate dall'amministrazione.
- L'amministrazione che comunica l'avvio di un procedimento si autovincola al rispetto delle garanzie partecipative proprie del modulo procedimentale prescelto; non può adottare il provvedimento finale dopo un intervallo meramente apparente, tale da impedire il contraddittorio, in assenza di specifiche ragioni d'urgenza.
- L'ordine di rimozione o ripristino non può accomunare opere eterogenee mediante una qualificazione automatica di abusività: l'amministrazione deve svolgere una valutazione distinta della natura, della funzione e del regime edilizio di ciascun intervento.
- Un provvedimento ripristinatorio è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non espone gli elementi concreti che giustificano l'assimilazione di opere diverse e non consente di comprendere le ragioni della loro sottoposizione alla medesima misura sanzionatoria.
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