Cassazione Penale, Sentenza n. 14461/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pasquale Vino era stato condannato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) per avere posseduto uno stampato di polizza assicurativa e relativo contrassegno, risultanti provento di furto e rinvenuti su un'autovettura a lui intestata. In cassazione l'imputato ha censurato: a) la mancata assunzione di prove decisive in appello, in particolare l'omessa escussione dei testi Nicola Grasso, Agron Rexhepi e del funzionario di polizia Mario Vola (e la mancata richiesta ex art. 507 c.p.p.), che avrebbero potuto chiarire se l'auto fosse stata effettivamente venduta a terzi; b) la violazione di legge per non avere dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto infondati o generici i rilievi relativi a Grasso e Rexhepi, ma ha censurato la Corte territoriale per avere ritenuto inutile l'esame del funzionario Mario Vola sulla base di una valutazione contraddittoria e di un travisamento della documentazione prodotta. Ha invece respinto il motivo relativo alla prescrizione, considerando che la recidiva reiterata specifica (art. 99, comma 4 c.p.) aumenta la pena e incide sul calcolo dei termini di prescrizione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
norma che incrimina la ricettazione: acquisto o ricezione di cose provenienti da reato; applicata alla polizza e al contrassegno assicurativi ritrovati sul veicolo
art. 99, quarto comma, cod. pen.
la recidiva reiterata specifica è contestata e comporta l'aumento della pena fino a due terzi, rilevante anche ai fini del calcolo dei termini di prescrizione
art. 157, primo e secondo comma, cod. pen.
disciplina il termine minimo di prescrizione, influenzato dall'entità della pena applicabile
art. 161, secondo comma, cod. pen.
regola l'interruzione del decorso della prescrizione e il calcolo del termine massimo, rilevante in presenza di recidiva
art. 507 cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione alla possibilità di assumere dichiarazioni di testi in appello; la Corte ha esaminato la richiesta difensiva di escussione ex art. 507
Cass. Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018 (Impellizzeri)
principio di diritto secondo cui la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere censurata se dalla motivazione emergono lacune o illogicità su punti decisivi che l'assunzione di prove avrebbe potuto chiarire
art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive disposizioni
richiamata per le modalità con cui è stato trattato il procedimento in camera di consiglio (regime procedurale adottato nelle udienze straordinarie)
Massime di principio
- La Cassazione può annullare e rinviare quando l'appello omette di rinnovare prove decisive se dalla motivazione emergono lacune o contraddizioni rilevanti che l'assunzione di quelle prove avrebbe potuto chiarire.
- Le doglianze sulla mancata escussione di testimoni devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare chiaramente quale elemento conoscitivo avrebbe fornito il teste e in che modo avrebbe inciso sulla decisione; censure generiche sono normalmente respinte.
- La valutazione dell'utilità dell'esame di un teste deve essere motivata dal giudice di merito; un travisamento della documentazione o motivazioni contraddittorie possono giustificare l'annullamento.
- Le eccezioni di prescrizione vanno valutate con calcoli puntuali dei termini, tenendo conto di aumenti di pena derivanti da circostanze come la recidiva: un aumento della pena può far decadere l'eccezione di prescrizione.
- Quando la decisione di merito ammette fatti alternativi (es. possibile vendita successiva del bene) ma non chiarisce il nesso temporale o la prova, è necessario un nuovo esame di merito per risolvere la contraddizione.
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