Cassazione Civile, Ordinanza n. 29401/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso comunicata dal ricorrente ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e dichiara l’estinzione del giudizio. Le spese sono compensate tra le parti. Non viene esaminato il merito dei tre motivi di ricorso, perché la rinuncia determina la chiusura del processo.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di tre avvisi di accertamento relativi a maggiori imposte per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. Il contribuente aveva tentato un accertamento con adesione, rimasto infruttuoso, e aveva quindi impugnato gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che respingeva il ricorso; la decisione veniva poi confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. In Cassazione il contribuente proponeva ricorso articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio comunicava di non avere più interesse alla prosecuzione perché aveva aderito alla procedura di definizione agevolata c.d. "rottamazione delle cartelle" e dichiarava espressamente rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso in Cassazione, comunicata dal ricorrente nel corso del giudizio, comporta l’estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, validamente comunicata dalla parte ricorrente, determina l’estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può compensare le spese processuali.
- Se interviene una definizione agevolata della pretesa fiscale e la parte manifesta disinteresse alla prosecuzione, il ricorso può essere abbandonato con conseguente chiusura del giudizio.
Come è indicizzato
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