Cassazione Penale, Sentenza n. 46343/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Sami ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Modena. La Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile l'appello perché, essendo il primo giudice proceduto in assenza dell'imputato, il difensore di fiducia non aveva depositato, dopo la sentenza gravata, uno specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; era stato invece prodotto un solo documento (nomina di fiducia/procura speciale ed elezione di domicilio) datato 8 giugno 2023 e depositato in primo grado. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione sostenendo che l'imputato era comunque a conoscenza del processo (era sottoposto ad arresti domiciliari e poi ad altre misure) e che il mandato depositato conteneva espressamente procura speciale ad impugnare e la dichiarazione di domicilio (con la formula "e per quanto occorrer possa, a impugnare in ogni stato e grado il presente procedimento"), per cui il requisito dell'art. 581, comma 1-quater, sarebbe stato soddisfatto. Il Procuratore Generale ha invece prospettato che la successiva modifica normativa (art. 2, lett. o), legge n. 114/2024) avendo interpolato "di ufficio" avrebbe ridotto la portata della disposizione e reso ammissibile l'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'interpretazione della Corte territoriale sull'istituto dell'imputato "assente" (art. 420-bis cod. proc. pen.) è corretta: l'"assente" può essere comunque a conoscenza del processo ma sceglie di non comparire, e non deve essere confuso con l'imputato ignaro del procedimento disciplinato dall'art. 420-quater. Alla data di presentazione dell'appello (29 gennaio 2024) l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. richiedeva per tutte le difese (anche di fiducia) il deposito, dopo la sentenza, di un mandato specifico contenente dichiarazione/elezione di domicilio; tale condizione non era stata osservata e dunque l'appello era legittimamente dichiarato inammissibile. Quanto alla novella del 2024 che ha inserito le parole "di ufficio", la Cassazione ha ritenuto che, in mancanza di disciplina transitoria e in virtù del principio tempus regit actum, la modifica non può operare retroattivamente sui fatti già avvenuti: la nuova regola si applica alle impugnazioni presentate dopo la sua entrata in vigore. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
All'epoca dell'appello impugnato la norma imponeva, per tutte le difese (anche di fiducia), il deposito dopo la sentenza di un mandato specifico ad impugnare contenente dichiarazione o elezione di domicilio; la mancata osservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Definisce lo status dell'imputato "assente": anche chi è a conoscenza del processo ma sceglie di non comparire può essere considerato assente; tale nozione è stata correttamente applicata dalla Corte territoriale.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Disciplina il caso dell'imputato ignaro del procedimento e contempla la pronuncia di sentenza di non doversi procedere; distinto dall'ipotesi dell'imputato assente.
art. 2, lett. o), legge n. 114 del 9 agosto 2024
La novella ha interpolato le parole "di ufficio" nell'art. 581, comma 1-quater, limitando la prescrizione ai soli casi di difesa d'ufficio. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che tale modifica non si applicasse retroattivamente alle impugnazioni presentate prima dell'entrata in vigore (principio tempus regit actum) e in assenza di disciplina transitoria.
art. 2 cod. pen.
Richiamato dalla difesa del PG in chiave di applicabilità della novella; la Corte osserva che l'art. 2 cod. pen. riguarda regole di diritto penale sostanziale e non può essere esteso a mutare regole processuali in assenza di previsione espressa.
art. 612, secondo comma, cod. pen.
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado (reato oggetto dell'impugnazione).
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale relativa a normativa sugli stupefacenti, richiamata come capo di imputazione nella sentenza di primo grado.
art. 4 legge n. 110 del 1975
Norma sostanziale richiamata tra i capi di imputazione oggetto del processo di primo grado.
Massime di principio
- La nozione di "imputato assente" (art. 420-bis) comprende sia chi ignora il processo sia chi, pur conoscendolo, sceglie di non comparire: la disciplina è distinta dall'ipotesi dell'imputato ignaro (art. 420-quater).
- Quando il primo giudice ha proceduto in assenza dell'imputato, il difensore di fiducia deve depositare dopo la sentenza un mandato specifico ad impugnare contenente dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater; la mancanza di tale atto rende l'appello inammissibile.
- Le modifiche normative entrate in vigore successivamente a un atto processuale non si applicano retroattivamente agli atti già compiuti, salvo diversa disciplina transitoria; per gli atti processuali vale il principio tempus regit actum.
- La semplice produzione in appello di un mandato generale depositato in primo grado non sostituisce, quando richiesto, il nuovo mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza gravata; è necessario verificare che il deposito sia specifico e posteriore alla pronuncia.
- In caso di dubbi sull'applicabilità di una novella normativa a impugnazioni già presentate, è fondamentale verificare la data di presentazione dell'impugnazione rispetto all'entrata in vigore della norma e l'eventuale presenza di disposizioni transitorie.
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