Cassazione Penale, Ordinanza n. 30978/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione, ritenendo non manifestamente illogica e conforme ai principi di diritto la motivazione che aveva escluso la continuazione tra i reati di furto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha chiesto il riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione tra quattro sentenze irrevocabili di condanna per furto aventi ad oggetto biciclette sottratte nel comune di Cremona tra l'11 aprile 2017 e il 27 giugno 2019. Il Tribunale di Cremona, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato l'omogeneità dei reati, la contiguità spazio-temporale, l'analogo modus operandi e la causale delle singole azioni, lamentando inoltre la violazione dell'art. 111, comma 2, Cost. La Corte ha ritenuto il motivo generico e sostanzialmente fondato su censure di fatto non proponibili in sede di legittimità, rilevando comunque che la motivazione dell'ordinanza impugnata escludeva il medesimo disegno criminoso sulla base dell'estemporaneità delle condotte e dell'autonomia degli episodi.
Norme richiamate
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato dalla difesa come parametro di censura motivazionale, ma la Corte non ravvisa violazioni rilevanti nel caso concreto.
Massime di principio
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di esecuzione richiede una verifica concreta e approfondita di plurimi indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione delle successive azioni già al momento del primo reato.
- Non basta valorizzare uno o alcuni indici sintomatici della continuazione se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee e autonome; in tal caso la pluralità degli episodi è compatibile con una mera abitualità criminale.
- In tema di ricorso per cassazione contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione, non sono ammissibili censure generiche che si risolvano in una diversa lettura del fatto e degli elementi valutativi già esaminati dal giudice di merito.
- Quando il giudice dell'esecuzione motiva, anche sinteticamente, l'autonomia dei singoli episodi e l'assenza di una programmazione originaria, la decisione è insindacabile in cassazione se immune da manifeste illogicità o violazioni di legge.
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