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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del 13.05.2021 con cui la Prefettura di Ascoli Piceno ha respinto l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 11.08.2020 da Vagnoni Carlo in favore di Nawaz Ali.

Giustizia amministrativa202300092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di emersione dal lavoro irregolare adottato nell'ambito della procedura prevista dall'art. 103 d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Ascoli Piceno ha respinto la domanda di emersione presentata dal datore di lavoro in suo favore. Ha dedotto, da un lato, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione al lavoratore del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 e, dall'altro, il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento finale rinviava per relationem al preavviso e al parere negativo dell'Ispettorato del Lavoro, atti che non gli sarebbero stati comunicati. In sede istruttoria è emerso che il diniego era fondato sulla causa ostativa prevista dall'art. 103, comma 9, d.l. 34/2020, consistente nella mancata assunzione, da parte del datore di lavoro, di tre lavoratori extracomunitari per i quali aveva ottenuto il nulla osta nell'ambito del decreto flussi 2012. È inoltre risultato che il preavviso era stato inviato all'indirizzo corretto indicato nella domanda, ma non era stato ricevuto per irreperibilità del destinatario; il provvedimento finale, invece, era stato notificato a un indirizzo errato. Il ricorrente non ha proposto motivi aggiunti per contestare nel merito la causa ostativa dopo che il preavviso e le ragioni del diniego erano stati acquisiti al giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che il preavviso di rigetto era stato emesso e consegnato all'indirizzo corretto del lavoratore, sebbene questi non lo avesse ricevuto per irreperibilità. Inoltre, il preavviso era stato prodotto in giudizio dall'Amministrazione e doveva quindi presumersi conosciuto dall'interessato, il quale, pur avendone acquisito la disponibilità processuale, non aveva presentato motivi aggiunti per censurare le ragioni sostanziali del diniego. Ha altresì escluso il difetto di motivazione: la motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato sia indicato e reso disponibile, anche mediante produzione nel giudizio a seguito di acquisizione istruttoria. Nel caso concreto, il contenuto del parere negativo dell'Ispettorato del Lavoro era stato riprodotto nel preavviso, richiamato dal provvedimento finale, sicché l'obbligo motivazionale doveva ritenersi assolto. Il ricorso è stato dunque respinto per manifesta infondatezza; sono state compensate le spese e revocata l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare e, al comma 9, prevede la causa ostativa ritenuta applicabile al datore di lavoro per la mancata assunzione di lavoratori extracomunitari precedentemente autorizzata.

  • art. 103, comma 9, d.l. 34/2020

    È stata individuata come base della causa ostativa posta a fondamento del diniego di emersione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto rispettate le garanzie partecipative poiché il preavviso di rigetto era stato inviato all'indirizzo corretto, anche se non ricevuto per irreperibilità, ed era stato successivamente reso disponibile nel giudizio.

Massime di principio

  • La garanzia partecipativa prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990 non è violata quando il preavviso di rigetto sia stato inviato all'indirizzo corretto indicato dall'interessato, anche se la comunicazione non si perfeziona per irreperibilità del destinatario, purché l'Amministrazione abbia correttamente eseguito l'invio.
  • Quando il provvedimento finale richiama per relationem un preavviso di rigetto, l'obbligo di motivazione è assolto se il preavviso è individuato e il suo contenuto consente di comprendere le ragioni della decisione, anche qualora l'atto richiamato non sia materialmente allegato al provvedimento.
  • La disponibilità dell'atto richiamato attraverso la sua produzione nel giudizio, anche a seguito di acquisizione istruttoria disposta dal giudice, è idonea a soddisfare il requisito della conoscibilità dell'atto necessario per la motivazione per relationem.
  • Dopo l'acquisizione nel processo del preavviso di rigetto contenente le ragioni sostanziali dell'atto impugnato, il ricorrente che intenda contestare tali ragioni deve proporre tempestivamente motivi aggiunti; la mancata impugnazione nel merito rileva ai fini della manifesta infondatezza delle censure formali.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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