Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12210/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1710/2024 pubbl. il 10/10/2024 RG n. 1634/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202515406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione lavoro, n. 1710/2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e aveva condannato il Ministero all'attivazione della carta per l'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. L'Amministrazione, pur costituita con atto di stile, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse dimostrato né chiarito l'esecuzione della sentenza, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati da Cass. n. 13533/2001. Il giudice ha affermato che il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale mancato adempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di euro 400,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto alla docente dal giudicato civile, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    La pronuncia applica l'azione di ottemperanza mediante ordine all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 21 c.p.a.

    La decisione richiama implicitamente il potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di assicurare l'attuazione del comando giudiziale mediante un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce l'inadempimento di un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta sulla base della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, che devono essere integralmente attuati dall'Amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e alla richiesta del ricorrente.
  • L'Amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza deve essere condannata alle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.