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Sentenza

Sentenza n. 288/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione I, 29 novembre 2023, n. 697, resa tra le parti, notificata il 4 dicembre 2023 e concernente i criteri di riparto delle risorse dell’assistenza ospedaliera da privato accreditato per l’anno 2022;

Giustizia amministrativa202401274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva accolto il ricorso contro i criteri di riparto delle risorse dell’assistenza ospedaliera da privato accreditato per il 2022

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (impresa controinteressata)

Prevale il privato

La controversia

La Polimedica ha impugnato la sentenza del TAR Basilicata deducendo, anzitutto, la violazione delle norme sul contraddittorio e dell’art. 105 c.p.a., poiché il ricorso di primo grado non le era stato notificato, nonostante la sua posizione di controinteressata rispetto al riparto delle risorse tra strutture private accreditate. Ha inoltre dedotto il difetto di interesse della ricorrente originaria, per mancata dimostrazione dell’erogazione di prestazioni oltre il tetto di spesa nel 2022, e la violazione dell’art. 1 della legge regionale Basilicata n. 29/2022, contestando la ricostruzione del TAR sulla riferibilità dell’intero anno 2022 delle risorse aggiuntive. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità della produzione documentale depositata tardivamente ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Il primo motivo è stato ritenuto fondato, poiché dalla relata negativa in calce al ricorso di primo grado risultava che la Polimedica non era stata raggiunta dalla notificazione. La mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ha impedito la definizione del merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello per quanto di ragione e ha annullato la sentenza del TAR Basilicata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., affinché il contraddittorio sia regolarmente integrato e la controversia sia nuovamente decisa nel merito. Ha ritenuto configurato un error in procedendo non eliminabile dal giudice d’appello mediante integrazione della motivazione o decisione diretta sul merito. L’esame del secondo e del terzo motivo d’appello è rimasto assorbito. Le parti dovranno riassumere il processo davanti al TAR mediante ricorso notificato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    La produzione documentale depositata oltre i termini processuali è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un controinteressato determina l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al primo giudice, quando si tratta di un error in procedendo non sanabile dal giudice d’appello.

  • art. 105, comma 3, c.p.a.

    A seguito del rinvio, il processo deve essere riassunto davanti al TAR con ricorso notificato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

  • art. 1 l.r. Basilicata n. 29/2022

    La disposizione regionale costituiva la base normativa del riparto delle risorse dell’assistenza ospedaliera da privato accreditato per il 2022; la relativa interpretazione di merito non è stata esaminata per l’assorbimento dei motivi successivi.

Massime di principio

  • La mancata rituale notificazione del ricorso di primo grado a un controinteressato necessario integra un error in procedendo che impone al giudice d’appello di annullare la sentenza e rinviare la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
  • Quando il vizio deriva dalla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un controinteressato, il giudice d’appello non può sostituire il rinvio con la diretta decisione del merito o con la mera integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudice d’appello deve dichiarare inammissibile la produzione documentale tardiva rispetto ai termini processuali, anche quando la documentazione sia prodotta a sostegno dei motivi d’appello.
  • Dopo l’annullamento con rinvio per vizio processuale, le questioni di merito devolute con gli ulteriori motivi d’appello restano assorbite e dovranno essere esaminate dal giudice di primo grado nel giudizio riassunto.

Come è indicizzato

MaterieAppelloTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoDecadenza e tardività

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