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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15742/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) violazione di legge e mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e di altra pronuncia della Corte d'appello in diversa composizione relative allo stesso atto amministrativo (argomento fondato sull'acquisibilità e valore probatorio di sentenze amministrative), 2) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione alla valutazione delle prove (in particolare travisamento del verbale di sopralluogo del 23/11/2009, errata valutazione della comunicazione del direttore dei lavori e omissione di riscontri testimoniali favorevoli al ricorrente), 3) violazione di legge per aver omesso di valutare la comunicazione di inizio lavori del 02/05/2007 e la proroga del permesso del 22/12/2009, che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero il dolo dell'imputata nell'aver attestato falsamente la mancata efficacia del titolo abilitativo. Il ricorso deduce altresì errori nella valutazione dell'elemento soggettivo e nella ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della parte civile manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato l'autonomia del giudice penale rispetto alle decisioni civilistiche o amministrative: le sentenze amministrative sono acquisibili ma non vincolanti; il giudice penale può valutare autonomamente la sussistenza dell'elemento soggettivo e l'effettivo "inizio dei lavori". I giudici hanno ritenuto che, sulla base della documentazione e delle testimonianze valutate in sede dibattimentale, sussistesse un ragionevole dubbio sul dolo attribuito alla Magliano e che la decisione di merito non fosse contraddittoria né priva di motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Riconosciuta la acquisibilità in sede penale delle sentenze civili o amministrative irrevocabili, pur senza conferir loro efficacia vincolante: il giudice penale può comunque valutarne liberamente il contenuto ai fini della prova

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Richiamato il principio secondo cui le sentenze pronunciate in altri giudizi non vincolano il giudice penale, che ne valuta la rilevanza e attendibilità

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Prevede la valutazione delle prove provenienti da altri giudizi; la Corte ha richiamato la possibilità di acquisizione ma ha sottolineato la valutazione autonoma del giudice penale

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge; vizio di motivazione); il giudice di legittimità ha ritenuto i motivi formulati manifestamente infondati o estranei al sindacato di legittimità

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità e formulazione del ricorso: il ricorso doveva rispettare i vincoli formali e di contenuto; la Corte ha rilevato confusione tra profili di diritto e di fatto

  • art. 3, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che l'unica disposizione che attribuisce efficacia di giudicato di sentenze extra-penali rispetto al processo penale è limitata e quindi non estende automaticamente efficacia vincolante alle decisioni amministrative o civili

  • art. 2 cod. pen.

    Principio secondo cui al giudice penale compete risolvere autonomamente ogni questione necessaria alla decisione; usato per giustificare l'autonomia della valutazione penale rispetto a quella amministrativa

  • Legge 20 marzo 1965, n. 2248, art. 5, allegato E)

    Citata in relazione alla tematica della 'disapplicazione' di atti amministrativi: la Corte ha precisato che il giudice penale non 'disapplica' l'atto ma valuta la fattispecie penale e la conformità dell'atto alle norme

  • artt. 81 (comma secondo), 323, 479 cod. pen. (riferimento all'imputazione)

    Norme richiamate a titolo di contestazione originaria (falsità e altri reati) ma, nella decisione di legittimità, il tema centrale è stato l'assenza di prova convincente del dolo contestato alla pubblica ufficiale

Massime di principio

  • Le sentenze civili o amministrative irrevocabili possono essere acquisite nel processo penale, ma non sono automaticamente vincolanti: il giudice penale le valuta liberamente alla luce dei suoi criteri probatori
  • L'autonomia del giudice penale implica che questioni di fatto e di prova già decise in sede amministrativa o civile possono essere riesaminate in sede penale, salvo il caso eccezionale in cui il giudizio amministrativo abbia giudicato espressamente e definitivamente lo specifico profilo di illegittimità che precluderebbe diversa statuizione penale
  • La determinazione dell'"inizio dei lavori" in materia edilizia penale non si fonda su atti formali o su semplici comunicazioni: occorrono opere concrete e l'organizzazione del cantiere (es. innalzamento di strutture portanti, scavi per fondazioni, presenza di maestranze e mezzi) per ritenere iniziata l'esecuzione
  • In cassazione non è sindacabile in termini di legittimità la mera diversa valutazione delle prove operata dai giudici di merito, salvo illogicità manifesta, contraddizione o carenza motivazionale sostanziale
  • I ricorsi che si limitano a riproporre questioni di fatto già valutate senza affrontare i punti di diritto o senza confutare puntualmente il percorso motivazionale della sentenza impugnata rischiano l'inammissibilità
  • Quando si contesta in sede penale la condotta di un pubblico ufficiale relativa a provvedimenti amministrativi, occorre distinguere tra il controllo della legittimità dell'atto (tipico del giudice amministrativo) e l'accertamento del dolo o della falsità di chi ha istruito o firmato l'atto (competenza del giudice penale), tenendo conto dei diversi standard probatori

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