Cassazione Penale, Sentenza n. 15742/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) violazione di legge e mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e di altra pronuncia della Corte d'appello in diversa composizione relative allo stesso atto amministrativo (argomento fondato sull'acquisibilità e valore probatorio di sentenze amministrative), 2) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione alla valutazione delle prove (in particolare travisamento del verbale di sopralluogo del 23/11/2009, errata valutazione della comunicazione del direttore dei lavori e omissione di riscontri testimoniali favorevoli al ricorrente), 3) violazione di legge per aver omesso di valutare la comunicazione di inizio lavori del 02/05/2007 e la proroga del permesso del 22/12/2009, che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero il dolo dell'imputata nell'aver attestato falsamente la mancata efficacia del titolo abilitativo. Il ricorso deduce altresì errori nella valutazione dell'elemento soggettivo e nella ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della parte civile manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato l'autonomia del giudice penale rispetto alle decisioni civilistiche o amministrative: le sentenze amministrative sono acquisibili ma non vincolanti; il giudice penale può valutare autonomamente la sussistenza dell'elemento soggettivo e l'effettivo "inizio dei lavori". I giudici hanno ritenuto che, sulla base della documentazione e delle testimonianze valutate in sede dibattimentale, sussistesse un ragionevole dubbio sul dolo attribuito alla Magliano e che la decisione di merito non fosse contraddittoria né priva di motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 238-bis cod. proc. pen.
Riconosciuta la acquisibilità in sede penale delle sentenze civili o amministrative irrevocabili, pur senza conferir loro efficacia vincolante: il giudice penale può comunque valutarne liberamente il contenuto ai fini della prova
art. 187 cod. proc. pen.
Richiamato il principio secondo cui le sentenze pronunciate in altri giudizi non vincolano il giudice penale, che ne valuta la rilevanza e attendibilità
art. 192 cod. proc. pen.
Prevede la valutazione delle prove provenienti da altri giudizi; la Corte ha richiamato la possibilità di acquisizione ma ha sottolineato la valutazione autonoma del giudice penale
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Norme sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge; vizio di motivazione); il giudice di legittimità ha ritenuto i motivi formulati manifestamente infondati o estranei al sindacato di legittimità
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità e formulazione del ricorso: il ricorso doveva rispettare i vincoli formali e di contenuto; la Corte ha rilevato confusione tra profili di diritto e di fatto
art. 3, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato che l'unica disposizione che attribuisce efficacia di giudicato di sentenze extra-penali rispetto al processo penale è limitata e quindi non estende automaticamente efficacia vincolante alle decisioni amministrative o civili
art. 2 cod. pen.
Principio secondo cui al giudice penale compete risolvere autonomamente ogni questione necessaria alla decisione; usato per giustificare l'autonomia della valutazione penale rispetto a quella amministrativa
Legge 20 marzo 1965, n. 2248, art. 5, allegato E)
Citata in relazione alla tematica della 'disapplicazione' di atti amministrativi: la Corte ha precisato che il giudice penale non 'disapplica' l'atto ma valuta la fattispecie penale e la conformità dell'atto alle norme
artt. 81 (comma secondo), 323, 479 cod. pen. (riferimento all'imputazione)
Norme richiamate a titolo di contestazione originaria (falsità e altri reati) ma, nella decisione di legittimità, il tema centrale è stato l'assenza di prova convincente del dolo contestato alla pubblica ufficiale
Massime di principio
- Le sentenze civili o amministrative irrevocabili possono essere acquisite nel processo penale, ma non sono automaticamente vincolanti: il giudice penale le valuta liberamente alla luce dei suoi criteri probatori
- L'autonomia del giudice penale implica che questioni di fatto e di prova già decise in sede amministrativa o civile possono essere riesaminate in sede penale, salvo il caso eccezionale in cui il giudizio amministrativo abbia giudicato espressamente e definitivamente lo specifico profilo di illegittimità che precluderebbe diversa statuizione penale
- La determinazione dell'"inizio dei lavori" in materia edilizia penale non si fonda su atti formali o su semplici comunicazioni: occorrono opere concrete e l'organizzazione del cantiere (es. innalzamento di strutture portanti, scavi per fondazioni, presenza di maestranze e mezzi) per ritenere iniziata l'esecuzione
- In cassazione non è sindacabile in termini di legittimità la mera diversa valutazione delle prove operata dai giudici di merito, salvo illogicità manifesta, contraddizione o carenza motivazionale sostanziale
- I ricorsi che si limitano a riproporre questioni di fatto già valutate senza affrontare i punti di diritto o senza confutare puntualmente il percorso motivazionale della sentenza impugnata rischiano l'inammissibilità
- Quando si contesta in sede penale la condotta di un pubblico ufficiale relativa a provvedimenti amministrativi, occorre distinguere tra il controllo della legittimità dell'atto (tipico del giudice amministrativo) e l'accertamento del dolo o della falsità di chi ha istruito o firmato l'atto (competenza del giudice penale), tenendo conto dei diversi standard probatori
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