Sentenza n. 433/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento - dell'atto (prot. 617338 del 18.08.2022) emesso dal Comune di Napoli, con il quale si invitava il Servizio di Polizia Locale a diffidare a vista l'amministratore (indicato nel sig. Carafano Antonio) e/o proprietari e/o gli aventi titolo degli immobili del “Parco Persichetti”: ad eseguire «l’eliminazione del pericolo esistente da caduta albero provvedendo ad immediati lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 47 Regolamento Edilizio del Comune di Napoli; alla verifica e messa in sicurezza, ove necessario, di tutte le alberature presenti nell'area a verde interessata dal dissesto; a diffidare i proprietari e/o conduttori e/o gli autorizzati a non praticare e far praticare l'area sottostante il dissesto fino ad eliminato pericolo» e di ogni atto presupposto e/o conseguente anche se non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida comunale a eliminare il pericolo derivante dal dissesto di un muro e dal crollo di un albero, a verificare e mettere in sicurezza le alberature e a interdire l'area sottostante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato la diffida comunale deducendo, in primo luogo, che il pericolo sarebbe derivato da un difetto di manutenzione imputabile esclusivamente al Comune, sicché non sarebbe stato possibile trasferire sui proprietari degli immobili finitimi alle strade pubbliche l'obbligo di eseguire gli interventi necessari. In secondo luogo, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'atto e la violazione del principio di proporzionalità. Il Comune si è costituito chiedendo la declaratoria di improcedibilità, poiché nelle more aveva eseguito l'intervento di messa in sicurezza dei luoghi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'intervento di messa in sicurezza oggetto della diffida era stato infatti eseguito dal Comune di Napoli, rendendo non più concreto e attuale l'interesse del condominio alla decisione sulle censure rivolte contro l'atto. La sentenza non ha esaminato nel merito né l'attribuzione dell'obbligo di manutenzione né i presupposti e la proporzionalità della diffida. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce la base della decisione sull'improcedibilità.
art. 47 Regolamento Edilizio del Comune di Napoli
l’eliminazione del pericolo esistente da caduta albero provvedendo ad immediati lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 47 Regolamento Edilizio del Comune di Napoli
La norma è richiamata nell'atto impugnato quale riferimento per i lavori di messa in sicurezza; la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione esegue l'intervento oggetto dell'atto impugnato e viene meno un interesse concreto e attuale alla sua decisione.
- Quando la decisione è definita esclusivamente in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le censure sostanziali rivolte contro il provvedimento non devono essere esaminate nel merito.
- La natura processuale della pronuncia di improcedibilità può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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