Sentenza n. 5813/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 0135746 del 24 ottobre 2025, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - USANSOA - Sanzioni SOA e operatori economici qualificati e annotazioni ha disposto l'inserimento nel casellario informatico A.n.a.c. dell'annotazione a carico di Cosmopol Vigilanza S.p.a. relativa alla pretesa esclusione da parte di Consip S.p.a. dalla gara a procedura aperta suddivisa in 34 lotti per l'appalto dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia (ID 2201); - di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare, per quanto occorra, in parte qua il Regolamento A.n.a.c. di cui alla delibera n. 861/19 e s.m.i.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel casellario informatico ANAC relativa all'esclusione da una gara Consip per servizi di vigilanza armata
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ANAC di inserimento nel casellario informatico della notizia relativa alla propria esclusione da una gara per servizi di vigilanza armata, disposto dopo il riesame in autotutela di un precedente provvedimento di archiviazione. Ha dedotto la violazione del termine di 180 giorni previsto dal regolamento ANAC per la conclusione del procedimento; la violazione delle garanzie partecipative, per la mancata instaurazione del contraddittorio dopo il riavvio del procedimento; il difetto di istruttoria, per il recepimento acritico del provvedimento di esclusione adottato da Consip, ritenuto viziato dall'applicazione meccanica del principio del contagio e dall'estensione alla ricorrente di illeciti riferibili ad altra impresa in ragione dell'acquisto di un ramo d'azienda; nonché l'assenza di utilità dell'annotazione alla luce della disciplina sopravvenuta del d.lgs. 36/2023.
La decisione
Nel corso del giudizio ANAC ha comunicato di avere cancellato l'annotazione dal casellario in data 2 febbraio 2026. Poiché la cancellazione ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione dello spontaneo ravvedimento dell'amministrazione, con condanna di ANAC al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto dell'attività dell'amministrazione, la parte ricorrente ottiene l'integrale soddisfazione della pretesa azionata.
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Costituisce la base normativa richiamata per l'inserimento della notizia nel casellario dei contratti pubblici.
art. 17 del regolamento ANAC adottato con delibera n. 861/2019
È stato invocato dalla ricorrente con riguardo al termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di gestione del casellario.
art. 80, comma 5, lettere a) e c), d.lgs. 50/2016
È la disposizione in base alla quale era stata contestata l'esclusione dalla procedura di gara, secondo quanto riferito nel ricorso.
Massime di principio
- La cancellazione dell'annotazione impugnata, intervenuta nel corso del giudizio e idonea a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- In caso di cessazione della materia del contendere per autotutela dell'amministrazione, la regolazione delle spese può tener conto del comportamento processuale e dello spontaneo ravvedimento dell'amministrazione; le spese possono essere compensate, fermo il rimborso del contributo unificato al ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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