Cassazione Civile, Ordinanza n. 29011/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso con cui il Comune richiedeva alla società il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2018 in relazione alla detenzione di un'unità immobiliare situata all'interno dell'area dell'interporto. La società aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello della contribuente, annullando integralmente la pretesa. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, perché la CTR avrebbe escluso in radice la debenza del tributo, mentre secondo il ricorrente avrebbe dovuto riconoscere almeno la TARI ridotta, da determinare in ragione della distanza dell'immobile dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Richiamando un proprio orientamento già formatosi su immobili interni all'area dell'interporto, ha ribadito che la riduzione TARI prevista per le zone in cui la raccolta non è effettuata opera ope legis, prescinde da una specifica domanda e non richiede una colpa dell'amministrazione; tuttavia, quando ricorrano i presupposti normativi, il giudice non può annullare integralmente la pretesa ma deve determinare l'imposta dovuta almeno nella misura ridotta prevista dalla legge, eventualmente graduandola in base alla distanza dal punto di raccolta. Poiché nel caso concreto era pacifico che il servizio fosse svolto lungo le vie di collegamento ma non all'interno dell'interporto, area privata di vaste dimensioni e qualificabile come "zona" ai fini del comma 657, la CTR avrebbe dovuto applicare la riduzione e quantificare il tributo residuo, non eliminare del tutto l'imposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 657
"Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita."
La riduzione è obbligatoria e opera direttamente per legge quando la raccolta non sia effettuata in una zona significativa; il giudice deve applicarla e, se ne ricorrono i presupposti, graduarla in base alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 656
"La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa"
La Corte lo richiama come ipotesi distinta di riduzione tecnica per mancato svolgimento del servizio o grave violazione della disciplina di riferimento, anch'essa operante ope legis.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59, commi 4 e 6
Le disposizioni sui commi 656 e 657 della TARI sono lette come migliore specificazione delle precedenti riduzioni previste per la TARSU.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La censura è stata prospettata come violazione e falsa applicazione di legge in sede di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Le riduzioni TARI previste per le zone in cui il servizio di raccolta non è effettuato costituiscono riduzioni tecniche, stabilite direttamente dalla legge e quindi applicabili ope legis, senza necessità di una previsione regolamentare comunale o di una domanda specifica del contribuente.
- Quando il servizio di raccolta è istituito ma non è concretamente svolto in una zona territorialmente significativa, il tributo non va annullato integralmente: il giudice deve riconoscere almeno la misura ridotta legale e determinare il residuo dovuto.
- Ai fini dell'art. 1, comma 657, L. n. 147 del 2013, la "zona" rilevante è un ambito territoriale di considerevole estensione, non un mero complesso immobiliare di ridotte dimensioni; la distanza dal punto di raccolta consente solo di graduare ulteriormente la riduzione.
- La riduzione TARI non ha natura risarcitoria né sanzionatoria verso il Comune, ma serve a temperare la pretesa impositiva tenendo conto della parziale mancata fruizione del servizio e dei minori costi del servizio medesimo.
- Resta a carico del contribuente l'onere di allegare e provare i presupposti fattuali della riduzione richiesta, mentre una volta accertata l'assenza di raccolta in zona il giudice deve applicare il criterio legale di riduzione.
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