Sentenza del 18/07/2023 n. 20787 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il fondo ha chiesto il rimborso parziale delle ritenute alla fonte subite sui dividendi percepiti negli anni 2007-2010, sostenendo che la ritenuta del 15% applicata in base all'art. 10 della Convenzione Italia-USA determinava una discriminazione rispetto ai fondi residenti in Italia, i quali, ratione temporis, erano assoggettati a un'imposta sostitutiva sul risultato di gestione pari al 12,5% (o al 5% nei casi previsti dal regolamento), e che tale disparità violava l'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali). Il ricorso amministrativo è rimasto senza risposta (silenzio-rifiuto), la CTP e poi la CTR hanno respinto il ricorso ritenendo lecita l'applicazione della disciplina convenzionale e richiedendo al contribuente la prova di un concreto trattamento favorevole dei fondi domestici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul merito relativo alla violazione dell'art. 63 TFUE (terzo e sesto motivo), ritenendo che la CTR abbia errato nel ritenere automaticamente lecita l'aliquota del 15% prevista dalla Convenzione: l'art. 10 della Convenzione Italia-USA, che fissa un tetto massimo del 15% ("non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo"), deve essere interpretato in conformità al diritto UE per evitare violazioni dell'art. 63 TFUE, e dunque non osta a che, in concreto, ai dividendi corrisposti a fondi statunitensi sia applicata un'aliquota inferiore (quella domesticamente prevista per i fondi residenti) se necessario per eliminare la discriminazione. La Corte ha censurato inoltre l'onere di prova attribuito alla ricorrente dalla CTR e il confronto esteso al regime fiscale dello Stato di residenza (elemento neutro ai fini della comparazione). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR d'appello di Pescara in diversa composizione per decidere le questioni residuali e liquidare le spese; gli altri motivi processuali (prima, seconda, quarta, quinta) sono stati ritenuti infondati.
Norme richiamate
art. 63 TFUE
1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi.
La libertà di circolazione dei capitali si estende anche agli investimenti tra Stati membri e paesi terzi; misure che dissuadono investimenti transfrontalieri possono costituire restrizioni vietate. Distinzioni possono essere ammesse solo nei limiti e con i criteri di giustificazione previsti dall'art. 65 TFUE.
art. 10 Convenzione Italia - Stati Uniti d'America
"non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo"
La disposizione fissa un limite massimo di ritenuta applicabile dallo Stato della fonte; va interpretata conformemente al diritto UE (interpretazione adeguatrice) e non impedisce, se necessario per evitare discriminazioni vietate dal TFUE, l'applicazione di aliquote inferiori previste dalla normativa nazionale.
L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9
"Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea (...)"
Norma nazionale che disciplinava il regime fiscale dei fondi comuni mobiliari residenti (imposta sostitutiva 12,5% o 5%); costituisce il parametro di riferimento per valutare la comparabilità e l'eventuale discriminazione rispetto ai soggetti non residenti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27
Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi pagati da società residenti a soggetti non residenti; nella specie era la norma mitigata dall'applicazione della Convenzione internazionale (art.10).
art. 65 TFUE
Deroga che consente agli Stati membri di applicare disposizioni fiscali che distinguono i contribuenti in funzione del luogo di residenza o del collocamento del capitale, ma con interpretazione restrittiva: le differenze devono essere giustificate da ragioni di interesse generale o dalla non comparabilità delle situazioni e non devono costituire discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate.
art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c. (numeri riferiti ai motivi di cassazione)
Rilevate in sede processuale: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito (art.360), confermando che alcune censure processuali erano infondate, mentre ha invece rilevato errore nella valutazione giuridica della compatibilità della disciplina convenzionale con il diritto UE.
Massime di principio
- La comparazione ai fini dell'art. 63 TFUE deve essere condotta con riferimento alla disciplina fiscale nazionale applicabile ai dividendi (criteri distintivi fissati dalla normativa italiana), non alla tassazione nello Stato di residenza del soggetto estero.
- Una clausola di una convenzione contro le doppie imposizioni che fissi un limite massimo di ritenuta (es. 15%) può essere interpretata in senso conformativo al diritto UE: se necessario, il giudice nazionale deve applicare o riconoscere un'aliquota inferiore prevista dalla normativa interna per evitare una discriminazione vietata dal TFUE.
- L'art. 63 TFUE è rilevante anche quando la parte lesa è residente in un paese terzo: la libertà di circolazione dei capitali tutela, entro i limiti indicati dalla giurisprudenza, investimenti transfrontalieri con paesi terzi.
- Differenze di trattamento fiscale possono essere giustificate solo se fondate su ragioni oggettive o di interesse generale o su non comparabilità delle situazioni; l'amministrazione deve fornire giustificazioni concrete quando si invoca la legittimità della diversità di trattamento.
- In contestazioni processuali la Corte di legittimità esercita controllo limitato sulla motivazione di merito: vizi processuali e parvenza motivazionale richiedono che la motivazione scenda al di sotto del minimo costituzionale per essere cassati; viceversa i profili di diritto (conflitto tra norme pattizie e diritto UE) possono determinare rimozione o interpretazione adeguatrice da parte del giudice nazionale.
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