Ordinanza n. 173/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data 19/01/2026, con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di assegnazione temporanea presso la Questura di Trapani, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso la Questura di Trapani ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale notificato il 19 gennaio 2026, con cui è stata respinta la sua istanza di assegnazione temporanea presso la Questura di Trapani ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, chiedendone la sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha contestato l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione relative alla disponibilità di posti vacanti e alle motivate esigenze organiche o di servizio. In particolare, ha evidenziato che, mentre il prospetto dell'Amministrazione indicava un sovrannumero nel ruolo degli assistenti-agenti sia presso la sede di provenienza sia presso la Questura di Trapani, la documentazione acquisita mediante accesso agli atti confermava il sovrannumero presso la Questura ma mostrava scoperture di organico in alcuni commissariati appartenenti alla Questura di Trapani e al relativo ambito provinciale. Ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui il piano di potenziamento avrebbe assegnato soltanto due ulteriori unità alla sede di provenienza, rilevando che il piano di assegnazione prodotto in giudizio indicava sei posti presso una sottosezione autostradale.
La decisione
Il TAR, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che gli elementi documentali relativi al sovrannumero presso la sede di provenienza e presso la Questura di Trapani, alle scoperture presenti in alcuni commissariati dell'ambito provinciale e alla diversa consistenza delle assegnazioni previste dal piano di potenziamento imponessero un approfondimento istruttorio e motivazionale. Ha quindi accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo gli effetti del diniego e ordinando al Ministero dell'Interno di riaprire il procedimento nel contraddittorio con l'interessata, valutare tutti gli elementi indicati e concluderlo con un nuovo provvedimento espresso adeguatamente motivato sia sulla disponibilità di posti vacanti nell'ambito provinciale della Questura di Trapani sia sulle motivate esigenze organiche o di servizio. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 4 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea; il diniego deve essere riesaminato mediante una valutazione adeguatamente istruita e motivata sulla disponibilità di posti vacanti nell'ambito provinciale e sulle motivate esigenze organiche o di servizio.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare; il giudice ha adottato la sospensione degli effetti dell'atto ai fini del riesame.
artt. 6, paragrafo 1, lettera f), 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 può essere sospeso ai fini del riesame quando la documentazione disponibile evidenzi una possibile divergenza tra la situazione degli organici rappresentata dall'amministrazione e le scoperture presenti presso articolazioni territoriali rientranti nell'ambito provinciale considerato.
- La valutazione dell'assegnazione temporanea deve considerare e motivare specificamente sia la disponibilità di posti vacanti nell'ambito provinciale di destinazione sia le motivate esigenze organiche o di servizio; non è sufficiente una motivazione fondata su dati di organico non adeguatamente verificati o non confrontati con la documentazione acquisita dall'interessato.
- Quando gli atti prodotti in giudizio prospettano una diversa consistenza delle unità assegnate o programmabili presso la sede di provenienza rispetto a quella indicata dall'amministrazione, il procedimento deve essere riaperto nel contraddittorio con l'interessato e definito con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato.
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