Sentenza del 10/06/2016 n. 132 - Corte Costituzionale
Impiego pubblico - Personale delle Forze di polizia - Disposizioni di recepimento degli accordi sindacali per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009 - Interpretazione autentica - Previsione che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, con salvezza degli effetti delle sentenze passate in giudicato - Asserita irragionevolezza per l'incidenza sul diritto ad una retribuzione equa e proporzionata al lavoro svolto - Asserita natura innovativa della norma retroattiva, in contrasto con i principi convenzionali - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali - Insussistenza - Ambiguità di formulazione della normativa di recepimento e coerenza della disposizione interpretativa con la recepita disciplina collettiva - Non fondatezza della questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge n. 147 del 2013. La disposizione stabiliva, con efficacia retroattiva, che il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale o in un festivo infrasettimanale dà diritto al compenso per lavoro straordinario soltanto per le ore eccedenti l'ordinario turno giornaliero, e non per il mero superamento dell'orario settimanale di 36 ore. I ricorrenti sostenevano invece che lo straordinario dovesse essere calcolato con criterio settimanale, sommando le ore eccedenti le 36 ore, oltre all'indennità per lavoro festivo. Il giudice rimettente riteneva la norma irragionevole e innovativa, anziché autenticamente interpretativa, nonché lesiva dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, perché avrebbe inciso retroattivamente su controversie pendenti e sul legittimo affidamento dei lavoratori.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma avesse effettiva natura interpretativa, poiché risolveva un'ambiguità delle disposizioni precedenti e selezionava uno dei significati ragionevolmente ricavabili dal loro testo. In particolare, l'indennità prevista per il lavoro festivo compensava la sola prestazione ordinaria giornaliera; pertanto, lo straordinario era riconoscibile soltanto per le ore eccedenti il normale turno giornaliero, non per il superamento delle 36 ore settimanali. La disciplina è stata considerata coerente con il sistema che prevede il recupero del giorno di riposo e, per lo straordinario non monetizzato, il riposo compensativo. La retroattività è stata ritenuta ragionevole e giustificata dall'esigenza di chiarire un contrasto interpretativo e garantire certezza dell'ordinamento. Non è stata ravvisata neppure la violazione dell'art. 6 CEDU, anche perché erano fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato e non sussisteva un affidamento effettivamente tutelabile su una normativa ambigua.
Norme richiamate
Art. 1, comma 476, legge 27 dicembre 2013, n. 147
La prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
La disposizione è stata qualificata come norma di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente. Stabilisce che lo straordinario festivo si calcola sulla base dell'eccedenza rispetto al turno giornaliero, non rispetto al monte orario settimanale.
Art. 10, comma 3, d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170
Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta un'indennità [...] a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
La norma riconosce il diritto al recupero e un'indennità per la maggiore penosità del servizio festivo, riferita alla prestazione ordinaria giornaliera; non attribuisce automaticamente lo straordinario per il superamento dell'orario settimanale.
Art. 11, comma 8, d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163
Fermo restando il diritto al recupero, al personale [...] chiamato [...] a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta un'indennità [...] a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
La disposizione, analoga a quella del d.P.R. n. 170 del 2007, è stata interpretata nel senso che la prestazione ordinaria festiva è compensata tramite indennità e recupero, mentre lo straordinario spetta solo per le ore oltre il turno giornaliero.
Art. 11, legge 15 dicembre 1990, n. 395
Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate.
Il sistema ammette che le ore eccedenti non siano necessariamente monetizzate, potendo essere compensate mediante riposo compensativo, distinto dal recupero del giorno di riposo settimanale non fruito.
Art. 3 della Costituzione
La Corte ha escluso la violazione del principio di ragionevolezza, ritenendo la retroattività giustificata dalla necessità di risolvere un'oggettiva ambiguità normativa e un contrasto giurisprudenziale.
Art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 CEDU
La Corte ha ritenuto compatibile la norma retroattiva con i principi di preminenza del diritto e di equo processo, poiché l'intervento legislativo non ha alterato arbitrariamente l'esito di controversie fondate su una disciplina chiara, ma ha precisato una regola già ragionevolmente ricavabile dal testo originario.
Art. 2, comma 2, d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
La disposizione conferma la specificità delle strutture penitenziarie e degli organi di pubblica sicurezza, per i quali la disciplina generale dell'orario di lavoro può non trovare applicazione in presenza di particolari esigenze di servizio.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego delle Forze di polizia, il servizio svolto in un giorno festivo o destinato al riposo settimanale non genera automaticamente lavoro straordinario per il solo superamento del monte orario settimanale.
- Quando la disciplina collettiva prevede un'indennità per la prestazione ordinaria festiva e il diritto al recupero del riposo, lo straordinario è riconoscibile solo per le ore che eccedono l'ordinario turno giornaliero, salvo specifiche disposizioni più favorevoli.
- Il recupero del giorno di riposo e il riposo compensativo per ore straordinarie sono istituti distinti: il primo tutela la fruizione del riposo settimanale, il secondo compensa ore eccedenti non monetizzate.
- Una legge retroattiva di interpretazione autentica è costituzionalmente ammissibile se chiarisce uno dei significati già ragionevolmente ricavabili dalla norma precedente, soprattutto in presenza di ambiguità testuale o contrasto giurisprudenziale.
- La tutela derivante dall'art. 6 CEDU contro interventi legislativi retroattivi non impedisce ogni interpretazione autentica: il divieto opera soprattutto quando la legge interferisce arbitrariamente con controversie in corso e frustra un affidamento legittimo su una disciplina chiara.
- Gli effetti delle sentenze ormai passate in giudicato restano salvaguardati, anche quando la norma interpretativa incide retroattivamente sui giudizi ancora pendenti.
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