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Sentenza

Sentenza n. 51/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta dell’8/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare l’istanza di visto per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta dell’8 settembre 2025 di fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia a Islamabad, necessario per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nonostante l’esistenza di un obbligo di provvedere e il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento. Il ricorso è stato proposto anche con richiesta di tutela cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la fissazione dell’appuntamento costituisca una fase preliminare necessaria e integrante del procedimento per il rilascio del visto, sicché la relativa richiesta deve essere equiparata a un’istanza in senso tecnico, idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere in capo alla sede diplomatico-consolare. L’amministrazione non può sottrarsi al sindacato giurisdizionale mediante l’inerzia nella fase di prenotazione, quando tale inerzia determina un arresto procedimentale. Il termine complessivo del procedimento, comprensivo della fase di fissazione dell’appuntamento, non può superare novanta giorni ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999. Conseguentemente, il TAR ha ordinato all’Ambasciata d’Italia a Islamabad di convocare il ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, con salvo rimborso del contributo unificato ove versato, in ragione della non significativa estensione del periodo di inerzia e delle obiettive difficoltà organizzative rappresentate dal comportamento processuale dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione

    Il ricorso avverso il silenzio è esperibile per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere quando sussista un obbligo di conclusione del procedimento e l’amministrazione rimanga inerte.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999

    il termine complessivo ... non potrà superare 90 giorni

    Il termine per la conclusione del procedimento relativo al visto comprende anche la fase preliminare di fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione dell’istanza e non può complessivamente superare novanta giorni.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, secondo il rito previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La richiesta di fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatico-consolare, quando l’appuntamento è necessario per formalizzare una domanda di visto, costituisce un’istanza in senso tecnico idonea a far sorgere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
  • La fase di prenotazione o convocazione preliminare, se necessaria per l’avvio formale del procedimento di rilascio del visto, è parte integrante del procedimento amministrativo e non può essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo.
  • L’inerzia della sede diplomatico-consolare nella fissazione dell’appuntamento determina illegittimo arresto procedimentale quando comporta il mancato rispetto del termine complessivo previsto per la conclusione del procedimento.
  • Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, il termine complessivo per la conclusione del procedimento, comprensivo della fase preliminare di fissazione dell’appuntamento, non può superare novanta giorni ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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