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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13684/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza con cui la Corte d'appello di Potenza aveva dichiarato estinti per prescrizione numerosi reati tributari a loro ascritti e aveva comunque disposto la confisca per equivalente ai loro danni. I ricorrenti deducevano la illegittimità della confisca per equivalente in presenza di estinzione del reato, sostenendo che l'art. 12‑bis del d.lgs. 74/2000 consenta la confisca solo in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Lucci 2015 e Perroni 2020) e l'art. 578‑bis c.p.p. e ha stabilito che la confisca per equivalente disposta per reati tributari per i quali è intervenuta la prescrizione non poteva essere mantenuta. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca nei confronti di Laino Michele e Laino Antonio, eliminando la confisca disposta nei loro confronti. Quanto a Laino Vincenzo, per il quale rimaneva una condanna relativa al capo 9 per l'anno d'imposta 2010, la Corte ha rideterminato la confisca nell'importo corrispondente al profitto accertato pari a euro 26.535,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede la confisca nei reati tributari; la giurisprudenza ha ritenuto che la confisca prevista possa essere applicata ma che la confisca per equivalente non sia mantenibile se il reato è estinto per prescrizione salvo i limiti posti dall'art. 578‑bis c.p.p. e dalla necessità di una pronuncia di condanna per la confisca diretta

  • codice di procedura penale

    Consente al giudice di mantenere la confisca anche quando il reato è estinto per prescrizione se la responsabilità è stata accertata; tuttavia la sua applicazione è soggetta a limiti temporali e non può retroagire per rendere afflittiva una misura riferibile a fatti anteriori alla sua entrata in vigore quando ciò comporti un aggravio non consentito

  • codice penale

    art. 240, comma secondo, n.1

    Consente la confisca del prezzo del reato; la giurisprudenza richiede una pronuncia di condanna o un accertamento sostanzialmente non mutato nei gradi successivi per mantenere tale confisca

  • codice penale

    Regola la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato; la sua applicazione implica generalmente una precedente pronuncia di condanna e la stabilità degli accertamenti nel merito

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione

    sent. n. 31617/2015 (Lucci)

    Ha affermato che, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice non può disporre la confisca per equivalente in quanto misura afflittiva; può invece mantenere la confisca diretta solo se vi è stata precedente condanna e gli accertamenti restano invariati

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione

    sent. n. 13539/2020 (Perroni)

    Ha chiarito che l'art. 578‑bis deve essere letto in senso generale e include anche le confische previste da altre disposizioni di legge, rafforzando la portata applicativa della norma ma senza eliminare le differenze di natura fra confisca diretta e confisca per equivalente

  • Corte EDU

    G.I.E.M. S.R.L. and others c. Italia (28/06/2018)

    La giurisprudenza europea ha influenzato l'orientamento nazionale sul rispetto dei diritti di proprietà e sulle garanzie procedurali in materia di confisca

  • Corte Costituzionale

    Ha contribuito a delimitare l'ambito di legittimità delle misure ablative in ambito urbanistico, principio poi richiamato anche in materia di altre confische

  • Cassazione Sez. III

    sent. n. 39157/2021 (Sacrati) e sent. n. 20793/2021 (Rotondi)

    Hanno applicato il principio secondo cui l'art. 578‑bis è applicabile anche alle confische tributarie ma hanno escluso la possibilità di mantenere la confisca per equivalente per fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578‑bis, per il carattere afflittivo di tale misura

Massime di principio

  • La confisca per equivalente è una misura di natura afflittiva e, se il reato è estinto per prescrizione, non può essere mantenuta se riferita a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578‑bis c.p.p.
  • L'art. 578‑bis c.p.p. consente di mantenere la confisca anche in caso di estinzione del reato solo se la responsabilità dell'imputato è stata comunque accertata e la norma è tempestivamente applicabile rispetto ai fatti oggetto del procedimento
  • La confisca diretta del prezzo o del profitto (art. 322‑ter c.p.), se è fondata su una pronuncia di condanna o su accertamenti rimasti inalterati nei gradi successivi, può essere mantenuta anche se interviene la prescrizione successiva
  • In casi analoghi occorre verificare sempre la data dei fatti rispetto alla data di entrata in vigore delle norme sopravvenute che ampliano la possibilità di confisca per evitare applicazioni retroattive che aggravino la posizione dell'imputato
  • Quando la condanna permane per alcuni capi e l'ammontare del profitto è stato specificamente determinato in sentenza, la confisca deve essere rideterminata in conformità all'importo accertato

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