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Sentenza

Sentenza n. 7668/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento 1) del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14/12/2022, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.

Giustizia amministrativa202303999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Regione Marche di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e regionali presupposti e conseguenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente aveva impugnato il decreto regionale di riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo altresì la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima avrebbe potuto essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento dell'importo ridotto previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. La dichiarazione di avvenuto pagamento, tuttavia, era sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo previsto; la dichiarazione di avvenuto pagamento è invece sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la disciplina del ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, richiamata dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della trattazione da remoto dell'udienza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una sopravvenienza elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere dichiarata soltanto al verificarsi dell'adempimento formale espressamente stabilito dalla legge, quale la comunicazione al giudice dell'atto regionale o provinciale di accertamento del pagamento.
  • La dichiarazione di avvenuto pagamento può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio anche quando non risultino ancora perfezionati gli ulteriori adempimenti formali richiesti per la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente, le spese di lite possono essere compensate quando ricorrono le condizioni valutate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDisciplina professionale
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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