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Sentenza

Sentenza n. 462/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento datato 07.01.2025, prot. n -OMISSIS- del 24.01.2025, notificato in data 31.01.2025, a firma del Capo della Polizia, con il quale è stata disposta nei confronti della parte ricorrente la destituzione dall’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3, e 4 del d.P.R. n. 737/1981, per i motivi contenuti nell’unita delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Matera del 07.12.2024; - della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Matera del 07.12.2024; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, della relazione conclusiva dell’istruttoria disciplinare del 17.10.2024, a firma del Funzionario Istruttore.

Giustizia amministrativa202500352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Capo della Polizia di destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, unitamente alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina e agli atti dell’istruttoria disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la destituzione disposta ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981, deducendo quattro censure. In primo luogo, ha lamentato la violazione del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe agito tardivamente. In secondo luogo, ha dedotto la violazione del termine massimo di 270 giorni previsto dall’art. 5, comma 4, l. n. 97/2001. In terzo luogo, ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l’Amministrazione si sarebbe limitata a recepire gli esiti del procedimento penale senza un’autonoma valutazione disciplinare e che la destituzione sarebbe stata sproporzionata. Infine, ha dedotto l’eccesso di potere per disparità di trattamento, richiamando procedimenti disciplinari relativi ad altri appartenenti alla Polizia di Stato. La vicenda disciplinare traeva origine da una sentenza penale divenuta irrevocabile il 22 aprile 2024, trasmessa alla Questura il 16 maggio 2024, nella quale erano state accertate condotte riconducibili all’induzione indebita a dare o promettere utilità, mentre per altri addebiti era stato dichiarato il non doversi procedere per prescrizione o pronunciata assoluzione. Il procedimento disciplinare era stato avviato il 20 agosto 2024 con la nomina del funzionario istruttore.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto che il termine di cui all’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 decorra dalla conoscenza qualificata e legalmente certa, da parte dell’Amministrazione, della sentenza penale irrevocabile, mediante acquisizione della copia conforme o comunicazione della sentenza, e non dalla mera pubblicazione o dal passaggio in giudicato non conosciuto dall’Amministrazione. Anche assumendo quale dies a quo la data più risalente del 22 aprile 2024, il termine di 120 giorni scadeva il 20 agosto 2024, data di avvio del procedimento, sicché la censura era infondata. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso l’applicabilità dell’art. 5, comma 4, l. n. 97/2001, perché il termine di 270 giorni riguarda il caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, non verificatosi integralmente nella fattispecie, caratterizzata anche da prescrizione e assoluzione. Per le sentenze di proscioglimento trova invece applicazione il diverso quadro normativo richiamato dal d.P.R. n. 3/1957. In ogni caso, anche applicando il termine di 270 giorni, esso sarebbe stato rispettato: decorrendo dal 22 aprile 2024, sarebbe scaduto il 17 gennaio 2025, mentre il provvedimento di destituzione era stato adottato il 7 gennaio 2025. Ai fini della tempestività rileva la data di adozione dell’atto, non quella della sua notificazione, che incide sull’efficacia. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione aveva svolto un’autonoma istruttoria, esaminato le giustificazioni dell’interessato e motivato la sanzione mediante la relazione istruttoria, la delibera del Consiglio di disciplina e il decreto di destituzione. Le risultanze penali potevano essere utilizzate come elementi istruttori senza dover ripetere integralmente l’accertamento dei fatti, non essendovi un giudicato assolutorio sull’insussistenza del fatto o sulla mancata commissione da parte del dipendente. La valutazione della gravità della condotta, del pregiudizio arrecato al prestigio della Polizia di Stato e dell’incompatibilità con le funzioni esercitate non risultava manifestamente illogica, abnorme o sproporzionata. L’erroneo riferimento nel provvedimento ad alcune qualificazioni penali è stato ritenuto un mero errore materiale, inidoneo a incidere sulla legittimità dell’atto. Quanto al quarto motivo, la disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell’identità delle situazioni di fatto e di diritto. I precedenti invocati riguardavano condotte diverse e meno gravi, quali tentativo o istigazione, non comparabili con l’induzione indebita consumata. Inoltre, gli altri appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti nella medesima indagine erano stati destinatari della stessa sanzione della destituzione, dimostrando uniformità dell’azione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981

    Costituisce la base normativa della sanzione disciplinare della destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

  • art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981

    Il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata e legalmente certa della sentenza penale irrevocabile da parte dell’Amministrazione; nel caso concreto il termine di 120 giorni è stato rispettato.

  • art. 5, comma 4, l. n. 97/2001

    Il termine massimo di 270 giorni è riferito alle ipotesi di sentenza penale irrevocabile di condanna previste dalla legge e non si applica automaticamente ai procedimenti conclusi con proscioglimento per prescrizione o assoluzione; comunque, nel caso concreto, il termine sarebbe stato rispettato.

  • d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    È stato individuato dal giudice quale quadro normativo di riferimento per il procedimento disciplinare conseguente a una sentenza penale di proscioglimento.

  • art. 319-quater c.p.

    La condotta accertata in sede penale, riconducibile all’induzione indebita a dare o promettere utilità, è stata considerata di particolare gravità e idonea a giustificare la destituzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento delle generalità delle parti e delle persone citate.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare collegata a un procedimento penale, rileva la conoscenza qualificata e legalmente certa, da parte dell’Amministrazione, della sentenza penale irrevocabile, mediante acquisizione della copia conforme o comunicazione della sentenza; non sono sufficienti la mera pubblicazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato non conosciuto dall’Amministrazione o la conoscenza di una decisione ancora impugnabile.
  • Il termine di 270 giorni previsto dall’art. 5, comma 4, l. n. 97/2001 si applica alle ipotesi di sentenza penale irrevocabile di condanna cui la disposizione si riferisce e non si estende automaticamente ai procedimenti disciplinari conseguenti a sentenze di proscioglimento per prescrizione o assoluzione, per i quali trovano applicazione le diverse discipline previste dall’ordinamento.
  • Quando il termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio decorre dalla sentenza penale, ai fini del rispetto della scadenza rileva la data di adozione del provvedimento disciplinare, mentre la successiva notificazione attiene alla sua efficacia.
  • Nel procedimento disciplinare l’Amministrazione può utilizzare gli accertamenti compiuti in sede penale come elementi istruttori, senza dover integralmente rinnovare l’accertamento dei fatti, salvo che esista un giudicato assolutorio sull’insussistenza del fatto o sulla mancata commissione dello stesso da parte del dipendente. Deve comunque svolgere una autonoma valutazione disciplinare, esaminando la condotta nella prospettiva degli interessi e dei doveri propri del rapporto di impiego.
  • La valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, abnormità, manifesta illogicità o macroscopica sproporzione.
  • La disparità di trattamento quale figura sintomatica dell’eccesso di potere richiede la prova rigorosa dell’identità delle situazioni di fatto e di diritto; non sono comparabili condotte penalmente diverse per natura, grado di consumazione o disvalore.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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