Sentenza n. 1982/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla comunicazione della presenza in Italia e sulla richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente riferiva di essere entrato in Italia con visto per lavoro subordinato rilasciato il 15 luglio 2025, dopo il rilascio del nulla osta al lavoro da parte della Prefettura di Cuneo il 18 aprile 2024. Poiché non riusciva a reperire il datore di lavoro, il 25 novembre 2025 comunicava alla Prefettura la propria presenza tramite un’associazione, chiedeva un appuntamento e sollecitava la convocazione del datore di lavoro o, in caso di sua indisponibilità, la valutazione della richiesta di un permesso per attesa occupazione. Deduceva quindi l’inerzia dell’amministrazione. La difesa erariale eccepiva che la comunicazione di presenza non attiva il procedimento per il permesso, che richiede l’inoltro dell’apposito kit postale, e rappresentava che il nulla osta sarebbe stato revocato il 24 luglio 2026, dopo la rinuncia del datore di lavoro all’assunzione. Aggiungeva che il titolo d’ingresso per lavoro stagionale non sarebbe convertibile in permesso per attesa occupazione. Il ricorso richiamava l’art. 5, comma 9, e l’art. 22 del d.lgs. 286/1998, senza individuare la norma da cui discendesse lo specifico obbligo di provvedere sulla comunicazione presentata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato. Ha chiarito che l’azione avverso il silenzio presuppone la sollecitazione di un’attività provvedimentale doverosa, fondata su una specifica norma, mentre la mera comunicazione della presenza dello straniero non avvia un procedimento per il rilascio di un titolo di soggiorno. L’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 disciplina i termini di conclusione dei procedimenti di rilascio ritualmente avviati, ma non dimostra che in questo caso un procedimento fosse stato instaurato. L’art. 22, comma 6, impone al lavoratore e al datore di lavoro di sottoscrivere e trasmettere il contratto entro il termine previsto dall’ingresso; tale sottoscrizione è un adempimento delle parti private e la sua mancanza non determina la prosecuzione di un procedimento amministrativo né un obbligo di convocazione. La previsione di convocazione obbligatoria presso lo sportello unico contenuta nell’art. 5-bis, ultimo comma, è stata abrogata dal d.l. 145/2024. L’assenza sia del contratto sia di una rituale istanza di rilascio del permesso escludeva dunque l’obbligo di provvedere e la formazione del silenzio. Il TAR ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la manifesta infondatezza e ha condannato il ricorrente a rifondere le spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
l’art. 5 comma 9 del dlg. n. 286/98 (che in termini assolutamente generali detta i tempi entro i quali i procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno - ovviamente ritualmente avviati - devono essere conclusi)
La norma regola i termini di conclusione dei procedimenti per il rilascio del permesso di soggiorno già ritualmente avviati; non fonda, da sola, l’obbligo di avviare un procedimento in seguito a una mera comunicazione di presenza.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Il comma 6 del citato ultimo articolo si limita a stabilire che, in ipotesi di straniero che fa ingresso sul territorio munito di nulla osta al lavoro, lavoratore e datore di lavoro devono, entro un determinato termine dall’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale, sottoscrivere il contratto di lavoro da trasmettere allo sportello unico per l’immigrazione.
La disposizione impone al lavoratore e al datore di lavoro l’adempimento privato di sottoscrivere e trasmettere il contratto; la sua inosservanza non comporta la prosecuzione di un procedimento amministrativo in assenza di una rituale istanza per il rilascio di un titolo di soggiorno.
art. 5-bis, ultimo comma, d.lgs. 286/1998
La prescrizione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 286/1998 art. 5 bis ultimo comma di convocazione presso lo sportello unico per la sottoscrizione del contratto (cui pare alludere il ricorso là dove lamenta una omessa convocazione) è stata abrogata dal d.l. n. 145/2024;
La previsione di convocazione obbligatoria presso lo sportello unico per la sottoscrizione del contratto era stata abrogata dal d.l. 145/2024 e non poteva quindi fondare l’obbligo di convocazione lamentato.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio richiede che il privato abbia sollecitato un’attività provvedimentale specifica e doverosa, il cui fondamento normativo sia individuato; la mera comunicazione della presenza di uno straniero sul territorio nazionale non attiva, di per sé, un procedimento per il rilascio di un titolo di soggiorno.
- I termini per la conclusione dei procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno presuppongono che il procedimento sia stato ritualmente avviato e non creano un autonomo obbligo di provvedere quando manca una rituale istanza.
- L’obbligo del lavoratore e del datore di lavoro di sottoscrivere e trasmettere il contratto di lavoro dopo l’ingresso dello straniero è un adempimento delle parti private; la mancata sottoscrizione non determina, da sola, l’obbligo dell’amministrazione di proseguire un procedimento o di rilasciare un titolo di soggiorno.
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