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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07197/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen. deducendo: 1) violazione di legge processuale per la mancata notifica del decreto di citazione in appello alla parte civile costituita; 2) vizio di motivazione e erronea qualificazione della condotta come minaccia a pubblico ufficiale, sostenendo che il controllo era stato effettivamente effettuato (l'imputato era nella propria abitazione dove stava eseguendo gli arresti domiciliari) e che le espressioni usate erano volgari ma non minacciose (testualmente: "mi sono fatto due anni di carcere per colpa vostra e se non ve ne andate a sto giro me ne faccio dieci").

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto assente l'interesse del ricorrente a censurare l'omessa notifica alla parte civile, invocando il principio di immanenza della costituzione di parte civile (art. 76 cod. proc. pen.), per cui la parte civile è da considerarsi presente in ogni stato e grado del processo e nessun pregiudizio è emerso né sono state formulate specifiche doglianze sulle statuizioni civili. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che le espressioni pronunciate avevano carattere minaccioso e risultavano idonee, in un giudizio ex ante tenuto conto delle circostanze, a coartare la libertà di azione dei pubblici ufficiali e a ostacolare l'espletamento dell'atto d'ufficio, integrando così il reato di cui all'art. 336 cod. pen.; inoltre ha osservato che le censure proposte non hanno confutato la motivazione della sentenza impugnata e tentano una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 336 come comprensivo anche di minacce o coercizioni, anche morali o indirette, quando siano idonee a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale e ad ostacolare l'espletamento dell'atto d'ufficio; l'idoneità va valutata ex ante con riferimento alle circostanze oggettive e soggettive.

  • art. 76, capoverso, cod. proc. pen.

    Applicazione del principio di immanenza della costituzione di parte civile: una volta costituita, la parte civile produce effetti in ogni stato e grado del processo e deve ritenersi presente anche se non compare, incidendo sull'assenza di interesse del ricorrente a lamentare la mancata notifica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono ragioni di esonero, all'irrogazione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria (nel caso, Euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per affermare l'assenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014)

    Richiami giurisprudenziali usati come parametri interpretativi: anche una minaccia indiretta o una qualsiasi forma di coazione morale può integrare il delitto quando sia idonea a turbare o coartare l'azione del pubblico ufficiale; la valutazione dell'idoneità è ex ante e tiene conto delle circostanze.

Massime di principio

  • L'omessa notifica di un atto processuale alla parte civile non determina automaticamente un vizio impugnabile dal condannato: bisogna dimostrare l'effettivo pregiudizio o l'interesse concreto a censurare l'omissione, tenendo conto del principio di immanenza della costituzione di parte civile (la parte civile si considera presente in ogni grado).
  • Il reato di minaccia a pubblico ufficiale può essere integrato anche da minacce verbali o indirette e da forme di coazione morale, purché, valutate ex ante nelle circostanze concrete, risultino idonee a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale o a ostacolare l'espletamento dell'atto d'ufficio.
  • In Cassazione non è permessa una riesamina libero-probatoria dei fatti; le censure devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e svolgere una critica argomentata di vizi di diritto o di motivazione, non una mera rilettura delle emergenze processuali.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente: pagamento delle spese processuali e, salvo esoneri, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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