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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20606/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo all’anno d’imposta 1995, già oggetto di precedente giudizio di legittimità concluso con cassazione con rinvio. Riassunta la causa dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, il nuovo giudizio si è concluso con la conferma dell’atto impositivo. Gli eredi dei contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo hanno dedotto la violazione degli artt. 383 e 158 c.p.c., lamentando la lesione dei principi di alterità, imparzialità e terzietà del giudice, perché nel collegio che aveva deciso in sede di rinvio sedeva un magistrato che aveva già partecipato al collegio della precedente sentenza poi cassata; con il secondo hanno prospettato la medesima censura come nullità della sentenza e del procedimento per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio, la sentenza rescindente contiene una statuizione vincolante sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati che hanno pronunciato la decisione cassata; se il giudizio viene svolto davanti a un collegio nel quale anche un solo componente abbia partecipato alla precedente decisione, si verifica una nullità attinente alla costituzione del giudice, senza necessità di ricusazione. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata, è stata dichiarata la nullità del giudizio di rinvio ed è stato disposto nuovo rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto

    È richiamato come norma sulla dedotta violazione di legge nel primo motivo, poi assorbito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento

    È richiamato come base del secondo motivo, accolto per vizio di costituzione del giudice.

  • art. 383 c.p.c.

    La sentenza cassatoria vincola il giudice di rinvio quanto all’ufficio giudiziario e all’alterità del giudice-persona fisica rispetto ai magistrati che hanno emesso la decisione cassata.

  • art. 158 c.p.c.

    nullità derivante dalla costituzione del giudice

    La partecipazione al giudizio di rinvio di un magistrato che aveva già deciso la causa cassata determina nullità della sentenza e del procedimento per difetto di corretta costituzione del giudice.

  • art. 52 c.p.c.

    La Corte afferma che non occorre ricorrere alla ricusazione, poiché l’alterità è già stata stabilita dalla sentenza di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la statuizione della Corte di cassazione sull’alterità del giudice è vincolante: il rinvio deve svolgersi davanti a un giudice persona fisica o a un collegio diversi da quelli che hanno pronunciato la sentenza cassata.
  • Se il giudizio di rinvio è celebrato davanti a un collegio composto anche solo in parte da magistrati che avevano partecipato alla decisione cassata, la sentenza è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c.
  • La nullità derivante dalla violazione dell’alterità del giudice nel rinvio non richiede la previa ricusazione, quando la sentenza di cassazione abbia già individuato il vincolo di separatezza tra giudice rescindente e giudice rescissorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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