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Sentenza

Sentenza n. 3811/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa misura cautelare del provvedimento di non ammissione alla classe dell’alunna al terzo anno del Liceo Classico "-OMISSIS-" di Milano, comunicato sul sistema portale registro elettronico del Liceo -OMISSIS- in data 17 giugno 2024 di cui al protocollo n° 2158/4.10 di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202402112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione dell’alunna alla classe terza di un liceo classico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa, di madrelingua inglese, ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe terza, motivato dalle insufficienze riportate in italiano, greco e latino, rispettivamente con voti 5, 4 e 3. La ricorrente ha dedotto che la decisione fosse illegittima perché il piano didattico personalizzato, predisposto in ragione delle difficoltà di comprensione della lingua italiana, sarebbe stato adottato tardivamente e non sarebbe stato tempestivamente attuato. Ha inoltre lamentato l’omessa informazione circa il rischio di non ammissione e la mancata applicazione delle misure compensative necessarie per consentirle di acquisire le competenze richieste. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 930 del 10 settembre 2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla non ammissione e al piano didattico personalizzato. Il Collegio ha ritenuto che l’inerzia della parte ricorrente, nonostante l’ordinanza istruttoria presidenziale e la successiva comunicazione di fissazione della camera di consiglio, entrambe accompagnate dall’avvertimento circa la possibile declaratoria di improcedibilità, costituisse manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione. La mancata risposta alla richiesta di aggiornamento, l’assenza di memorie e la mancata comparizione alla camera di consiglio hanno quindi consentito di desumere il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate, ferme restando le somme già liquidate per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per valorizzare il comportamento processuale della parte e per trarre elementi circa la permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    Consente la fissazione della controversia in camera di consiglio per verificare se permanga l’interesse alla decisione, con possibilità di dichiarare l’improcedibilità in caso di inerzia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente quale presupposto per l’oscuramento delle generalità nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente quale presupposto per l’oscuramento delle generalità nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità delle parti.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo invita una parte a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte, il comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse alla controversia, purché l’invito sia chiaro e contenga l’avvertimento della possibile declaratoria di improcedibilità.
  • La mancata risposta a un’ordinanza istruttoria o a una comunicazione processuale diretta a verificare l’attualità dell’interesse, unitamente alla mancata presentazione di memorie e alla mancata comparizione alla camera di consiglio, può giustificare la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere effettuata anche mediante fissazione in camera di consiglio ai soli fini processuali, senza procedere all’esame del merito quando l’inerzia della parte dimostri il venir meno dell’interesse.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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