Cassazione Penale, Sentenza n. 27642/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Adamo era stato condannato per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale per aver detto all'agente di polizia municipale Floriana Seclì, durante la contestazione di un'infrazione per eccesso di velocità, frasi quali "i documenti non te li do, dai Floriana fai la brava (...) io quando fermo i colleghi non mi comporto così, comunque avrò modo di parlare con il vostro comandante". Ha impugnato sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che le espressioni erano prive di idoneità obiettiva a coartare la volontà del pubblico ufficiale, erano dette in tono confidenziale/scherzoso e tra persone che si conoscevano già, e quindi non configurerebbero minaccia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo una censura su un fatto (l'idoneità obiettiva della condotta) riservato al giudice di merito e valutato logicamente e congruamente dalla Corte d'appello, la quale aveva motivato che le parole del ricorrente, l'atteggiamento complessivo (incluso il simulato malore) e l'assenza di un rimedio legittimo nel rivolgersi al comandante davano alla prospettazione un significato minatorio e volto a condizionare l'operato dell'agente. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.680,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa nel promuovere il ricorso.
art. 592, comma 4, cod. proc. pen.
Riferito per obbligare il soccombente a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa sostenute nel giudizio di legittimità.
sez. 6, n. 18152 dell'11/04/2005 (Di Leginio) - precedente di legittimità
Il precedente richiamato dalla difesa è stato ritenuto non pertinente: in quel caso la prospettazione al comandante riguardava la lamentela sull'attività d'ufficio ed era fuori dal servizio; qui la prospettazione aveva valore minatorio in relazione al compimento dell'atto e all'ambito di servizio.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in merito alla valutazione dell'eventuale assenza di colpa nel promuovere ricorsi inammissibili; la Corte ha ritenuto che non fosse ravvisabile l'assenza di colpa dell'appellante.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è luogo per rimettere in discussione valutazioni di fatto logicamente e congruamente motivate dal giudice di merito: le impugnazioni che si limitano a contestare l'idoneità fattuale della condotta sono spesso inammissibili.
- Per configurare la minaccia a pubblico ufficiale è necessario valutare l'idoneità obiettiva della condotta a condizionare l'operato del pubblico ufficiale; questa idoneità si ricava dal contenuto testuale, dal comportamento complessivo dell'autore e dalle circostanze concrete (tono, atteggiamento, assenza di rimedi legittimi immediati).
- La mera espressione di ostilità o parole generiche non sempre integrano il reato: va valutato se la prospettazione di rivolgersi a un superiore abbia significato meramente lamentoso o, invece, minaccioso (es. quando implica conseguenze lavorative o non vi è un rimedio legittimo).
- Il comportamento aggiuntivo (es. simulare un malore, azioni volte a ostacolare l'operato) può rafforzare la valutazione di malafede e di minaccia.
- Ricorsi basati esclusivamente su critica delle valutazioni probatorie del merito hanno rischi concreti di inammissibilità e possono comportare sanzioni economiche (spese processuali, somme alla Cassa delle ammende) se ritenuti manifestamente infondati.
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