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Sentenza

Sentenza n. 3332/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione – accanto alle graduatorie dei vincitori – degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi: - ADSS - Sostegno Scuola Superiore di II grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 19/06/2025; - AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (SPAGNOLO), esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 09/06/2025; - A-18 - Filosofia e Scienze umane, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 14/05/2025; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 23/05/2025; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 23/05/2025; - AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (FRANCESE), esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 12/05/2025; - A-18 - Filosofia e Scienze umane, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 09/06/2025; - ADMM - Sostegno Scuola Superiore di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 27/05/2025; - A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 12/05/2025; - A-18 - Filosofia e Scienze umane, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 19/05/2025; II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 10, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi; III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui, •all’art. 12 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 12, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; IV. del Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui: • all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 9, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 20.575 il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; VI. del Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 29.314 posti il contingente dei posti banditi per la scuola secondaria di I e II grado. per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alla graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202508460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive di merito del concorso docenti, nella parte in cui indicano soltanto i vincitori senza pubblicare un parallelo elenco graduato di tutti i candidati idonei non vincitori, nonché le disposizioni regolamentari e i bandi relativi alla composizione e validità delle graduatorie e al numero dei posti messi a concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, avendo superato le prove del concorso ordinario con almeno 70 punti su 100 ma non rientrando nel contingente dei posti banditi, hanno contestato la mancata pubblicazione di una graduatoria o di un elenco graduato comprendente tutti gli idonei non vincitori, con i relativi punteggi. Hanno dedotto la violazione della trasparenza e dell'art. 19 d.lgs. 33/2013; la violazione dell'art. 400 d.lgs. 297/1994 e della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione alla prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e allo scorrimento delle graduatorie; l'irragionevolezza dell'esclusione degli idonei dalle future assunzioni, in violazione dell'art. 3 Cost., dei principi sullo scorrimento delle graduatorie, del merito e della buona amministrazione; nonché la violazione degli artt. 399 e 440 d.lgs. 297/1994. I ricorrenti hanno inoltre contestato l'insufficienza del contingente dei posti banditi rispetto alle vacanze dell'organico e hanno chiesto anche la condanna delle amministrazioni all'adozione delle misure necessarie per pubblicare l'elenco degli idonei e utilizzarlo in caso di rinunce dei vincitori o di successivi incrementi dei posti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina della formazione e pubblicazione delle graduatorie trovi una specifica base legislativa nell'art. 59, commi 10 e 11, d.l. 73/2021, il quale limita la graduatoria al numero dei posti messi a concorso, salva l'integrazione, entro tale limite, in caso di rinunce dei vincitori con candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo. Tale disciplina esclude sia la necessità di una graduatoria estesa agli idonei sia quella di un separato elenco degli idonei; pertanto non sussiste violazione di legge da parte degli atti impugnati. Il giudice ha ritenuto ragionevole la disciplina anche rispetto ai parametri costituzionali e unionali, valorizzando il carattere straordinario della procedura collegata al PNRR e le esigenze di celerità, buon andamento ed efficienza amministrativa. Ha escluso che la pubblicazione di un elenco degli idonei costituisca misura necessaria o idonea a contrastare il precariato scolastico, rilevando che il sistema di reclutamento annuale è stato concepito proprio per ridurre tale fenomeno. Ha inoltre affermato che la mancata pubblicazione dell'elenco non impedisce lo scorrimento in caso di rinunce, poiché la normativa consente l'integrazione della graduatoria; i candidati possono comunque conoscere la propria posizione e il proprio punteggio mediante accesso agli atti. Quanto ai posti eventualmente lasciati vacanti per il mancato superamento del periodo di prova, il TAR ha rilevato che la lex specialis deroga alle norme generali invocate e che non vi sono elementi per ritenere escluso lo scorrimento. La posizione dell'idoneo è comunque una mera aspettativa all'assunzione, rispetto alla quale l'amministrazione conserva ampia discrezionalità. La domanda risarcitoria e di condanna in forma specifica è stata conseguentemente respinta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 59, commi 10 e 11, d.l. 25 maggio 2021, n. 73

    formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l’integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La disposizione limita la graduatoria ai posti banditi e consente soltanto l'integrazione, entro tale limite, in caso di rinunce dei vincitori; non impone una graduatoria estesa agli idonei né un separato elenco graduato degli idonei.

  • art. 19 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

    Il richiamo al principio di trasparenza non può imporre la pubblicazione di un elenco degli idonei non previsto dalla specifica disciplina legislativa del concorso.

  • art. 400 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    La disciplina generale sul reclutamento scolastico non prevale sulla lex specialis legislativa della procedura concorsuale in esame.

  • art. 399 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    La disciplina generale sulle immissioni in ruolo non attribuisce agli idonei un diritto alla pubblicazione di una graduatoria estesa né un diritto all'assunzione.

  • art. 440 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    La disposizione generale invocata dai ricorrenti è recessiva rispetto alla disciplina speciale della procedura concorsuale.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda di condanna in forma specifica è stata respinta in conseguenza dell'infondatezza della pretesa di pubblicazione e utilizzazione dell'elenco degli idonei.

  • art. 3 Cost.

    La limitazione della graduatoria ai posti banditi è stata ritenuta non irragionevole, in considerazione della natura straordinaria della procedura e delle esigenze di celerità ed efficienza collegate al PNRR.

  • clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non è stata ritenuta misura necessaria per prevenire l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale è disciplinata da una specifica norma legislativa che limita la graduatoria al contingente dei posti banditi, non sussiste un obbligo di pubblicare una graduatoria estesa a tutti gli idonei non vincitori né un separato elenco graduato degli stessi, salvo quanto espressamente previsto dalla legge per l'integrazione in caso di rinuncia dei vincitori.
  • La disciplina speciale legislativa della procedura concorsuale prevale sulle disposizioni generali in materia di reclutamento e scorrimento delle graduatorie, quando queste ultime siano incompatibili con il limite numerico dei posti previsto dalla lex specialis.
  • La pubblicazione di un elenco degli idonei non costituisce necessariamente uno strumento idoneo o necessario per contrastare il precariato scolastico o prevenire l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, ove il sistema di reclutamento persegua tali obiettivi mediante procedure concorsuali e assunzioni organizzate secondo un diverso modello legislativo.
  • La mancata pubblicazione di un elenco generale degli idonei non impedisce lo scorrimento consentito dalla legge in favore dei candidati idonei in caso di rinuncia dei vincitori; la posizione dell'idoneo resta una mera aspettativa all'assunzione e non attribuisce un diritto alla pubblicazione dell'elenco o all'immissione in ruolo.
  • Gli interessati possono utilizzare l'accesso agli atti per conoscere il proprio punteggio, la posizione rispetto ai vincitori e gli eventuali scorrimenti effettuati, anche quando la disciplina concorsuale non preveda la pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàLegittimo affidamento

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